Fondo di Garanzia INPS: la retrocessione dell’azienda al cedente fallito individua in quest’ultimo il datore di lavoro attuale insolvente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4422 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore a una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore. Nella vicenda circolatoria dell’azienda, qualora la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell’azienda dall’affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297/1982 va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito. In ragione dell’autonomia tra il credito verso il datore e il diritto alla prestazione previdenziale, è esclusa la configurabilità di una responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. tra cessionario e Fondo.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società dichiarata fallita, era stato trasferito, in forza di un contratto di affitto di azienda, alle dipendenze di una società utilizzatrice. A seguito dell’aggiudicazione dell’azienda a un terzo, il rapporto di lavoro era stato retrocesso in capo alla società fallita con risoluzione consensuale dell’affitto; il lavoratore era stato contestualmente licenziato dalla curatela fallimentare e in seguito assunto dall’aggiudicatario.
Il credito per il trattamento di fine rapporto era stato integralmente ammesso al passivo del fallimento. Il lavoratore aveva quindi richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia; la domanda era stata rigettata in primo grado, ma accolta dalla Corte d’Appello in riforma della sentenza del Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel respingere il ricorso dell’INPS, affronta il tema dell’individuazione del datore di lavoro rilevante ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia nell’ambito di una vicenda circolatoria dell’azienda conclusasi con la retrocessione della stessa al concedente fallito.
La Corte osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia applicato la disciplina dell’art. 2112 cod. civ. all’ipotesi di cessazione del contratto di affitto e conseguente retrocessione dell’azienda, purché il retrocessionario prosegua l’attività in precedenza esercitata. Tale applicazione ricorre, però, nelle ipotesi in cui la mancata prosecuzione presso il retrocessionario si accompagni alla continuazione dell’attività presso il retrocedente, sicché la retrocessione assume carattere di mero atto formale, ovvero in caso di richiesta di tutela diretta al mantenimento dell’occupazione per i lavoratori trasferiti.
Diversa è invece l’ipotesi in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione al datore concedente fallito e quest’ultimo abbia deciso l’immediato scioglimento dell’azienda. In tale evenienza, la ragione dell’intervento del Fondo risiede nell’autonomia della prestazione assicurativa del Fondo medesimo, che comporta l’individuazione, in capo al soggetto affittante retrocessionario poi fallito, del datore di lavoro attuale insolvente al momento della cessazione del rapporto. Si realizzano così i presupposti di intervento del Fondo di garanzia: la sostituzione del datore di lavoro insolvente e il pagamento del trattamento di fine rapporto.
La Corte esclude inoltre ogni forma di coobbligazione solidale del cessionario con il Fondo: il diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale è ontologicamente diverso dal credito vantato nei confronti del datore, con la conseguente insussistenza di un’ipotesi di obbligazione solidale. Il sistema delineato dalle direttive 987/80/CEE e 2001/23/CE pone, infatti, gli ambiti di tutela in netta alternativa: la prima a protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore; la seconda a protezione dei diritti in caso di trasferimenti di imprese. Sicché, laddove non operi la tutela del trasferimento d’azienda, in caso di insolvenza del datore trova applicazione la copertura del Fondo, senza indebita contaminazione tra i due regimi.
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Nota della Redazione
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