La compensazione delle spese nel processo tributario richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate (Cass. civ. Sez. 5 n. 17240 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, può essere disposta soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Tale disciplina costituisce un’eccezione al principio generale della soccombenza di cui al comma 1 della medesima disposizione. Le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare specifiche circostanze della controversia, come la condotta processuale della parte o fattori esterni non controllabili, e non possono consistere in motivazioni illogiche, erronee o fondate su un mutamento normativo o giurisprudenziale non verificatosi nel corso del giudizio.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 7095/2021/16, aveva rigettato l’appello proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un’intimazione di pagamento relativa alla tassa automobilistica. Nel decidere l’appello, il giudice di secondo grado aveva integralmente compensato le spese del giudizio tra le parti, richiamando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di notificazione a mezzo posta privata. Il contribuente ha impugnato per cassazione esclusivamente la statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione della CTR per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ravvisando l’assenza dei presupposti per la compensazione delle spese.

La Corte ha ricordato che la regola della soccombenza costituisce il “normale complemento” dell’accoglimento della domanda e che il rapporto tra la regola generale di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e quella speciale sulla compensazione di cui al comma 2 va costruito in termini di norma generale-norma eccezionale. Ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza costituzionale e le Sezioni Unite n. 32061 del 2022, che hanno ribadito la portata generale del principio di soccombenza quale diretta espressione del principio di responsabilità per le spese del giudizio.

L’ordinanza ha precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni” devono riguardare specifiche circostanze della controversia e richiedono una motivazione espressa. Tali ragioni non possono essere né illogiche né erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità, secondo un orientamento già espresso da Cass. n. 22605/2025, n. 23080/2025, n. 14036/2024 e n. 9312/2024.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la CTR aveva compensato le spese in ragione di una evoluzione giurisprudenziale in tema di notificazione a mezzo posta privata, ma tale evoluzione era già stata definita dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 299/2020, anteriore all’introduzione del gravame. Pertanto, non ricorrendo l’ipotesi del mutamento di giurisprudenza verificatosi nel corso del giudizio di appello, la decisione sulla compensazione è risultata erronea. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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