Compensazione TPL e giurisdizione del giudice ordinario sui corrispettivi (TAR Molise n. 268 del 22.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia dei pubblici servizi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si estende alle controversie aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi, che l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. riserva al giudice ordinario. La pretesa dell’impresa di trasporto pubblico locale alla conservazione di un determinato importo della compensazione chilometrica ha contenuto patrimoniale e natura di diritto soggettivo, non essendo ravvisabili momenti di ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati. L’atto regionale che ridetermina il corrispettivo in applicazione dell’indice ISTAT non è espressione di potere autoritativo, ma atto di mera attuazione del contratto di servizio. La controversia appartiene pertanto al giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma in ambito regionale, in forza di un contratto di servizio stipulato con la Regione. L’art. 9 del contratto individuava la compensazione economica in una data misura chilometrica; un successivo atto aggiuntivo, adottato in attuazione di una delibera di Giunta, aveva riformulato la medesima clausola prevedendo un importo chilometrico superiore.

Con una nota del 2021 la Regione ha determinato il costo chilometrico per l’anno di riferimento, adeguandolo in ragione dell’indice ISTAT negativo, con conseguente riduzione del corrispettivo. La società ha impugnato la nota e gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento del danno quantificato nella differenza tra il precedente e il nuovo importo. La Regione si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla Corte cost. n. 204 del 2004, che ha escluso la legittimità di un’attribuzione al giudice amministrativo fondata sul solo dato oggettivo della materia, richiedendo la considerazione della natura delle situazioni soggettive coinvolte. Ne deriva che la giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi opera solo quando l’amministrazione agisce in esercizio di poteri autoritativi.

La pretesa della ricorrente ha contenuto schiettamente patrimoniale: si rivendica il diritto a una data misura della compensazione degli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio. Tale pretesa non è pertinente alla sfera cognitiva del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite n. 397 dell’11 gennaio 2011 hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al diritto alla compensazione degli oneri economici derivanti dai contratti di servizio, rilevando che è sufficiente a radicare la giurisdizione ordinaria l’assenza di momenti di ponderazione comparativa degli interessi in gioco.

Il Tribunale distingue nettamente il caso concreto dalle vicende su cui si era pronunciata la giurisprudenza invocata dalla ricorrente. In quei casi oggetto del giudizio era il regolamento che disciplinava a monte i contratti tipo, ossia il modo in cui l’amministrazione aveva esercitato il proprio potere autoritativo. Qui, invece, viene in contestazione l’atto paritetico, adottato a valle della sottoscrizione del contratto, con cui la parte pubblica ha dato attuazione alla disciplina contrattuale.

L’art. 9, comma 3, del contratto di servizio prevede che il corrispettivo sia rideterminato in misura maggiore o minore in funzione del costo effettivo di esercizio. L’oggetto del giudizio ricade dunque nel concetto di indennità, canoni ed altri corrispettivi, espressamente sottratti alla giurisdizione esclusiva. L’atto impugnato ha natura ricognitiva della dinamica ISTAT e funzione di mera attuazione, non costituendo manifestazione di potere amministrativo in senso stretto.

La conclusione è corroborata da un orientamento consolidato, richiamato anche dal Cons. Stato n. 2808 del 2012 e dalle Sezioni Unite n. 14235 dell’8 luglio 2020: una volta fissati i criteri di determinazione della misura dei contributi, in sede di concreta erogazione non residua spazio per valutazioni discrezionali. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario ai fini della translatio iudicii entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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