Nessun affidamento per ritardo della p.a. senza finanziamento ottenibile (TAR Sicilia n. 2901 del 22.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo dell’amministrazione nella conclusione di un procedimento di concessione di agevolazioni non integra di per sé inerzia illegittima né fonte di responsabilità precontrattuale quando la domanda del privato risulti finanziabile solo all’esito di un successivo incremento della dotazione finanziaria e le graduatorie che non collocavano utilmente l’istante non siano state impugnate. In tale situazione non si consolida alcun legittimo affidamento sulla realizzazione del programma di investimenti. L’assegnazione dell’agevolazione, seguita dall’omessa trasmissione tempestiva della dichiarazione di accettazione prevista a pena di decadenza, esclude il nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione e il pregiudizio lamentato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato al bando regionale per la riqualificazione dell’offerta ricettiva, finanziato nel quadro del P.O. F.E.S.R. 2007/2013. L’istruttoria era affidata a un ente gestore esterno, tenuto a comunicare entro trenta giorni l’esito della verifica di conformità; la graduatoria andava approvata nei successivi centoventi giorni.
Deduceva la società che l’amministrazione aveva approvato la graduatoria con oltre due anni di ritardo, riconoscendole un’agevolazione di rilevante importo, e che il tempo residuo per completare il programma si era ridotto a diciannove mesi a fronte dei quarantaquattro originari. Per questo assumeva di aver dovuto rinunciare al finanziamento e chiedeva il ristoro del danno emergente e del lucro cessante, quest’ultimo da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., sul presupposto di una responsabilità precontrattuale e della violazione dell’art. 2-bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter attraverso la documentazione depositata in esito all’istruttoria disposta con ordinanza istruttoria. Con il D.D.G. n. 3073/4 del 18.09.2012 era stata approvata la graduatoria e definita la dotazione da impegnare; il decreto era stato ritirato per riesame a seguito dell’ordinanza della Corte dei conti e sostituito dal D.D.G. n. 264/4 del 14.02.2013. In quella graduatoria la società era collocata in posizione utile ma non finanziabile, perché la dotazione consentiva il finanziamento solo delle prime cento imprese. Analoga sorte con il D.D.G. n. 1423 del 2.07.2013. Nessuna di tali determinazioni è stata impugnata.
La domanda è divenuta finanziabile solo con l’incremento della dotazione autorizzato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 280 del 6.08.2013 e con il D.D.G. n. 1929/4 del 25.09.2013, che ha fissato modalità e termini dell’erogazione, imponendo a pena di esclusione l’impegno a realizzare l’investimento entro il 30.06.2015.
Da qui il primo argomento decisivo: fino a tale incremento, a fronte di due graduatorie non impugnate in cui la richiesta non risultava utilmente collocata, non è dato registrare il consolidamento di alcun legittimo affidamento. Il ritardo, quindi, non assume il carattere dell’illegittimità, perché il privato non poteva fare affidamento su un finanziamento ancora non conseguibile.
Il secondo argomento riguarda la condotta successiva. Ottenuta la concessione provvisoria con il D.D.G. n. 1498/4 del 30.06.2014, notificato dopo la registrazione alla Corte dei conti, la società ha manifestato l’impegno a concludere l’investimento entro il termine, ma ha trasmesso la dichiarazione di accettazione solo il 29.10.2014, ben oltre i quindici giorni previsti a pena di decadenza. Ne è derivata l’esclusione dalla graduatoria e la revoca del finanziamento, anch’essi non impugnati.
Il Collegio trae quindi la conclusione che lo sviluppo della vicenda esclude, sotto concorrente profilo, sia l’inerzia illegittima dell’amministrazione sia la lesione dell’affidamento. Il ricorso è infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.