Conferma dell’omologazione del concordato solo su richiesta del proponente e per perdite monetarie (Cass. civ. Sez. 1 n. 10271 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., in caso di accoglimento del reclamo avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello può confermare l’omologazione solo se ne faccia richiesta il proponente il concordato, essendo meramente eventuale l’adesione delle altre parti costituite e, in particolare, del creditore reclamante. Il rimedio opera esclusivamente quando il reclamo miri a contestare la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, cioè a ottenere il ristoro delle “perdite monetarie” ex art. 16, paragrafo 4, della Direttiva UE n. 2019/1023; non è invece applicabile a vizi di illegittimità della proposta riguardanti altri profili, quali la violazione dell’autonomia negoziale per imposta modifica unilaterale delle condizioni di un contratto pendente. La prevalenza dell’interesse generale di tutti i creditori e lavoratori va accertata e motivata in concreto, non potendo identificarsi con la mera continuità aziendale. La conferma deve essere contestuale al riconoscimento e alla quantificazione del danno nella stessa sentenza, per consentire la verifica della perdurante fattibilità del piano.
Il Fatto
Una società, titolare di diritti di credito derivanti da un contratto di leasing avente ad oggetto il complesso alberghiero in cui operava la debitrice, era stata ammessa al concordato preventivo in continuità diretta, poi omologato nonostante il voto contrario della creditrice. La proposta prevedeva la riduzione del canone e l’eliminazione dell’indicizzazione, modificando unilateralmente le condizioni del contratto pendente. Proposto reclamo, la corte d’appello ne accertava l’illegittimità, ma confermava l’omologazione ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., ritenendo prevalente l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori alla continuità, e rimetteva la causa in istruttoria per la liquidazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, esclude che la locuzione “richiesta delle parti” postuli l’istanza di tutte le parti costituite, ivi inclusa la reclamante. L’omologazione non altera il contenuto dell’atto sottoposto al vaglio del giudice, ma ne certifica la legittimità; il contenuto del concordato è determinato solo dal proponente, che può modificarlo, mentre i creditori possono soltanto accettarlo o rifiutarlo. La conferma con risarcimento comporta una modifica delle obbligazioni del proponente, sicché è necessaria la sua richiesta o adesione, mentre non è richiesta quella del reclamante, il quale subisce le condizioni del concordato come già le aveva subite in sede di omologazione.
Il rimedio, tuttavia, non è utilizzabile per ogni vizio della proposta. L’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., in attuazione dell’art. 16, paragrafo 4, della Direttiva UE n. 2019/1023, è predisposto per il caso in cui il reclamante abbia contestato la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, ossia per riparare le “perdite monetarie” subite. Quando il reclamo accolto riguardi diversi profili di legittimità, che il tribunale avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio, la conferma non è possibile. Nel caso di specie, l’illegittimità consisteva nell’imposizione di un vincolo contrattuale diverso da quello pattuito, in violazione dell’art. 1322 c.c., senza che la disciplina concorsuale offrisse una norma derogatoria: un vizio non rimediabile con un mero risarcimento.
La Corte precisa inoltre che l’interesse generale prevalente non può coincidere con la continuità aziendale, che è solo il presupposto della norma, ma richiede un accertamento in concreto, considerando qualità e dimensioni della continuità, rapporti di lavoro garantiti e interessi dei creditori nel contesto economico. Infine, la conferma deve avvenire con il contestuale riconoscimento del danno, quantificato nella stessa sentenza, poiché l’obbligo aggiuntivo incide sulla fattibilità del piano e deve essere noto al proponente e al giudice.
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Nota della Redazione
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