Impugnazione del lodo per nullità: motivazione apparente e limiti del sindacato (Cass. civ. Sez. I n. 16117 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il vizio di difetto di motivazione riconducibile all’art. 829, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio decidendi. La contraddittorietà sanzionata dall’art. 829, comma 1, n. 11, cod. proc. civ. deve emergere tra le componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; la contraddittorietà interna alla sola motivazione rileva solo se determina l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico-giuridico per totale assenza di motivazione. Nel giudizio di legittimità il sindacato resta circoscritto alla conformità a legge e alla congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione.
Il Fatto
Una società committente convenne in giudizio la società appaltatrice davanti alla Corte d’appello di Perugia, impugnando per nullità un lodo arbitrale che l’aveva condannata al pagamento di un corrispettivo residuo per lavori eseguiti, oltre interessi moratori, e al risarcimento dei danni da fermo lavori.
La corte distrettuale respinse l’impugnazione, escludendo che il lodo presentasse i vizi denunciati. La committente propose allora ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la contraddittorietà e l’assenza di motivazione del lodo e la motivazione solo apparente della sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito anzitutto la natura del giudizio di impugnazione del lodo, qualificandolo come giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per gli errores in procedendo tipizzati e per l’inosservanza delle regole di diritto nei limiti dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ. Ne deriva la necessaria specificità dei motivi, in ragione della funzione rescindente del giudizio.
Quanto al difetto di motivazione, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato: il vizio è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così carente da risolversi in una non motivazione. Se una motivazione esiste, essa è intangibile, condivisibile o meno, perché l’impugnazione è a critica ristretta.
La Corte ha poi esaminato l’art. 829, comma 1, n. 11, cod. proc. civ.: la contraddittorietà che rende nullo il lodo deve sussistere tra le componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo. Non è prevista come vizio autonomo la contraddittorietà interna alla motivazione, che rileva solo se impedisce di ricostruire il percorso decisionale.
Applicando tali principi, il Collegio ha escluso che la sentenza impugnata meritasse censura: la corte distrettuale aveva esaminato le doglianze e richiamato, pur sinteticamente, le argomentazioni degli arbitri, senza che emergesse alcuna lacuna o incongruenza tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico. Le censure miravano in realtà a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Sul terzo motivo, relativo alla motivazione apparente della sentenza d’appello, la Corte ha richiamato il “minimo costituzionale” elaborato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La corte perugina aveva ampiamente spiegato le ragioni del proprio convincimento e la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione degli esiti istruttori. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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