Il compenso del difensore è dovuto per ogni fase, la semplicità incide solo sul quantum (Cass. civ. Sez. 2 n. 22676 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il diritto al compenso del difensore è legato all’an, ossia all’effettivo svolgimento dell’attività difensionale per ciascuna fase del giudizio, e non alla natura o alla complessità dell’affare, che rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del quantum. Ne consegue che la semplicità del procedimento non può giustificare la totale esclusione del compenso per una fase, ma al massimo la sua riduzione al minimo tariffario; il mancato riconoscimento del compenso per una fase si risolve, pertanto, nella violazione dei minimi inderogabili di tariffa.

Il Fatto

Il Tribunale di Ragusa rigettava l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, avverso la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. Il giudice dell’opposizione riteneva corretta la liquidazione che aveva escluso il compenso per la fase decisionale, in considerazione della semplicità dell’affare e della natura del procedimento. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione del Tribunale che aveva confermato l’esclusione del compenso per la fase decisoria. Il giudice di merito aveva ancorato la riduzione alla semplicità e alla natura del procedimento, laddove la semplicità, come precisato dalla Suprema Corte, giustifica al massimo la riduzione del compenso al minimo, ma non la sua totale esclusione.

Il diritto al compenso, infatti, è legato all’effettivo svolgimento dell’attività difensionale e non alla complessità dell’affare. Il primo giudice aveva statuito “… esclusa la fase decisoria, tenuto conto della semplicità dell’affare e del tipo di procedimento (opposizione all’archiviazione)”, così legando in modo erroneo il diniego alla tipologia del giudizio. Tale errore integra la violazione degli artt. 12 e 82 del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 15 del D.P.R. n. 150/2011.

L’accoglimento della censura ha reso fondata anche la doglianza relativa alla violazione dei minimi tariffari, poiché il mancato riconoscimento del compenso per una fase si risolve proprio nella violazione di tali minimi inderogabili.

In definitiva, la Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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