Sanzioni Bancarie: nessuna natura penale e non obbligatoria l’audizione dinanzi al Direttorio di Banca d’Italia (Cass. civ. Sez. 2 n. 22674 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Banca d’Italia ai sensi degli artt. 144 e 144-ter TUB non hanno natura sostanzialmente penale, non essendo connotate da un’afflittività tale da trasmodare dall’ambito amministrativo, con la conseguente esclusione dell’applicabilità diretta delle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e all’art. 6 CEDU nella fase procedimentale. Il contraddittorio procedimentale, di tipo verticale e a funzione collaborativa, è soddisfatto laddove, prima dell’adozione della sanzione, siano garantiti la contestazione dell’addebito e la valutazione delle controdeduzioni dell’interessato, essendo sufficiente l’audizione dell’incolpato anche solo in fase istruttoria, non essendo invece necessaria una duplice audizione dinanzi all’organo decidente. Il termine per la contestazione di cui all’art. 14, legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui l’accertamento è compiuto, il quale, nel sistema di vigilanza, si perfeziona con l’apposizione del visto del Direttorio, atto che esaurisce la fase istruttoria e non costituisce adempimento meramente formale.
Il Fatto
A seguito di un’accertamento ispettivo, Banca d’Italia avviava due distinti procedimenti sanzionatori nei confronti di una società in house che gestiva fondi pubblici e del suo ex Presidente del Consiglio di amministrazione. All’ex Presidente, in carica nel periodo in cui era stata aperta una posizione di deposito presso una banca estera, veniva contestata, ai sensi dell’art. 144-ter, comma 1, lett. a), TUB, una carenza nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. L’opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Roma.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente la natura della sanzione e le garanzie procedimentali. In primo luogo, esclude che le sanzioni irrogate da Banca d’Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. TUB abbiano natura penale, richiamando un orientamento consolidato. La Corte distingue il caso di specie da quelli esaminati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 63/2019 e n. 68/2021, precisando che il percorso argomentativo che ha condotto a riconoscere natura “sostanzialmente penale” a talune sanzioni Consob o alla revoca della patente non è generalizzabile. Quanto all’afflittività, la valutazione non può essere astratta ma va rapportata al contesto normativo, dove per il settore bancario la sanzione, ancorché rilevante, non appare connotata da un’afflittività tale da trasmodare nell’ambito penale.
Quanto al diritto di difesa, la Corte afferma che le garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. attengono al processo giurisdizionale, mentre il procedimento sanzionatorio è regolato da un contraddittorio di tipo procedimentale, che ha funzione collaborativa e partecipativa. Tale contraddittorio è soddisfatto se, prima dell’adozione della sanzione, sono garantiti la contestazione, la facoltà di controdedurre, l’audizione personale e l’accesso alle fonti di prova. La Corte precisa che, stante la separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, è sufficiente che l’audizione dell’incolpato sia assicurata anche solo nella fase istruttoria, non essendo necessaria una comparizione dinanzi al Direttorio. Eventuali deficit procedimentali sono comunque recuperabili nel giudizio di opposizione, che si svolge dinanzi a un giudice con giurisdizione piena.
In riferimento alla contestazione tardiva, la Corte ribadisce che il termine ex art. 14, legge n. 689/1981 non decorre dal momento in cui il fatto è stato materialmente acquisito, ma da quando l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto esserlo. Nel sistema di vigilanza, l’accertamento si perfeziona con l’apposizione del visto del Direttore, che esaurisce la fase istruttoria. Nel caso di specie, la notifica effettuata tramite procedura ex art. 140 c.p.c. risultava perfezionata nel rispetto del termine.
Infine, la Corte qualifica le omissioni contestate come illeciti omissivi a carattere permanente, la cui consumazione si protrae fino alla cessazione dell’incarico. Ne consegue che la potestà sanzionatoria di Banca d’Italia sussiste anche per condotte antecedenti all’iscrizione all’Albo della società, se l’inosservanza è proseguita fino a quando la società risultava iscritta e l’esponente in carica.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 144 TUB – Altre sanzioni amministrative alle società o enti
- Art. 144-ter TUB – Penalità di mora