Revoca del nulla osta al lavoro: illegittima la mancata concessione del differimento (TAR Campania n. 3604 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta per lavoro subordinato è illegittima quando l’Amministrazione, a fronte dell’impossibilità del datore di lavoro di presenziare alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa di forza maggiore, ometta di concedere il richiesto differimento e proceda senza nuova convocazione. Tale condotta, conculcando le prerogative di partecipazione procedimentale, viola i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa. Il differimento avrebbe consentito di acclarare il possesso dei requisiti prescritti in capo al datore di lavoro. Il ricorrente ha diritto a una nuova convocazione, funzionale alla valorizzazione della sostanziale esistenza dei requisiti.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per motivi di lavoro subordinato in relazione a tre lavoratori stranieri. Dopo una iniziale convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la società, a causa di ragioni di salute del proprio legale rappresentante, chiedeva un differimento e attendeva una nuova convocazione.
Invece, con provvedimento del 9 giugno 2025, l’Amministrazione disponeva la revoca del nulla osta. La società impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare censurando la mancata concessione dell’invocato differimento e la conseguente preclusione alla stipulazione del contratto. Il Ministero dell’Interno si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, richiamando la delibazione già resa in sede interinale, dalla quale non si rinviene ragione per deflettere. La pronuncia poggia su una pluralità di elementi convergenti che, valutati nel loro insieme, evidenziano l’illegittimità della revoca.
In primo luogo, il lavoratore era entrato in Italia optimo iure, in forza del nulla osta rilasciato dalla Prefettura su istanza della ricorrente. In secondo luogo, rileva la inerzia dell’Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare le parti per la definizione del procedimento. Assume poi pregnanza l’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, inusitata scansione temporale che mal si concilia con la celerità che ha invece connotato la fase di richiesta di integrazione documentale e di convocazione.
Il Collegio sottolinea come alla convocazione del 20 febbraio 2025 sia seguita, abbastanza celermente e senza una nuova convocazione, l’adozione del provvedimento di revoca, tenendo in non cale la circostanza comprovata dell’esistenza di una causa di forza maggiore legittimante l’assenza della ricorrente nel giorno di convocazione, attestata dalla certificazione medica versata in atti.
La mancata partecipazione della ricorrente ha inciso sul processo decisionale dell’Autorità che, di contro, avrebbe potuto assumere connotazioni di segno diverso ove, in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità, si fosse proceduto a una nuova convocazione. Del resto, la ricorrente aveva potuto concludere contratti di soggiorno per altri due lavoratori, giusta la medesima asseverazione prodotta. Il differimento avrebbe consentito di acclarare il possesso dei requisiti prescritti, anche in capo al datore di lavoro. La inusitata celeritas dell’agere amministrativo ha così conculcato le prerogative di partecipazione procedimentale. Di qui la ragionevolezza della pretesa di ottenere una nuova convocazione. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.