Ricorsi avverso delibere ARERA sui corrispettivi RIU inammissibili per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1950 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una rete interna di utenza non è il soggetto passivo delle componenti tariffarie A e UC, che gravano sui clienti finali utenti della rete e sono da quello meramente riversate alla Cassa. Ne deriva la carenza di interesse a ricorrere del gestore avverso gli atti che disciplinano le modalità di versamento e di calcolo di tali corrispettivi, giacché egli non subisce alcuna incisione patrimoniale diretta. Sono parimenti inammissibili le impugnazioni delle mere ricostruzioni interpretative del quadro regolatorio contenute nei preamboli delle delibere dell’Autorità, in assenza di un atto applicativo a contenuto impositivo. Le delibere tariffarie e i provvedimenti prezzi, in quanto atti generali non immediatamente lesivi, si impugnano unitamente all’atto applicativo che produce la lesione concreta e attuale.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria e gestrice delle Reti Interne di Utenza di Torviscosa e Terni, ha impugnato gli atti con cui la Cassa ha definito le modalità di versamento e imposto i corrispettivi per le componenti tariffarie A e UC relative all’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica per alimentare i servizi ausiliari di generazione delle centrali connesse alle reti. Oggetto di gravame, in principalità, la circolare della Cassa e le note successive; in via gradata, il TISDC e il quadro regolatorio dell’Autorità.

Con sette ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alle note interpretative e alle delibere che, nel ricostruire il quadro vigente, hanno ribadito che l’esonero opera solo nella configurazione in cui il punto di connessione non è condiviso tra unità di produzione e unità di consumo. La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità per tardività e per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della rete interna di utenza e dalla disciplina del TISDC. L’art. 16.1 del TISDC prevede che il gestore versi alla Cassa la quota di gettito derivante dall’applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali utenti. Da ciò il Tribunale deduce che il soggetto passivo della contribuzione è il cliente finale, mentre il gestore riversa l’onere su un terzo: nessun interesse concreto e attuale egli ha dunque a una diversa fatturazione.

Quanto alla circolare impugnata in principalità, il Tribunale rileva che le contestate violazioni dell’art. 16 del TIT e del par. 4.5 del TUP non possono farsi risalire a essa, ma alla deliberazione istitutiva del TISDC: la circolare non ha contenuto impositivo e non costituisce mezzo per l’impugnazione congiunta della norma impositiva.

L’inammissibilità si estende all’impugnazione gradata del TISDC, poiché la ricorrente non ha impugnato la nota dell’Autorità che, riassumendo i rapporti economici tra le parti, costituiva atto applicativo della regolazione tariffaria. I provvedimenti tariffari, in quanto atti generali non immediatamente lesivi, si impugnano infatti solo insieme all’atto che, dandovi attuazione, lede in concreto la sfera giuridica del destinatario.

Analoga sorte seguono i motivi aggiunti. La nota del 2019 è meramente confermativa di quella non impugnata del 2018 e priva di contenuto impositivo; le delibere del 2021, del 2022 e del 2023 sono impugnate non nella parte dispositiva, ma solo nelle premesse ricostruttive. Manca così il substrato dell’interesse a ricorrere, non potendo il giudizio amministrativo piegarsi a risolvere controversie meramente interpretative.

Il Collegio osserva inoltre che non risulta un atto impositivo della Cassa né un diniego di rimborso: le somme pagate in eccesso si desumono dalla differenza tra quanto versato e quanto fatturato, a conferma della carenza di interesse. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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