Spese di giudizio a carico del Comune per ottemperanza successiva al ricorso (TAR Molise n. 293 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ottemperanza al giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando risulti documentato l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata e le parti ne convengano. La declaratoria di cessazione non preclude la condanna alle spese del resistente che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza. In tal caso il giudizio si rivela necessario e la soccombenza sostanziale va posta a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Isernia, con la sentenza n. 297/2015, l’annullamento di un provvedimento del Comune di Francavilla al Mare e la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite, pari a euro 100,00, di cui euro 43,00 per esborsi oltre accessori. Formatosi il giudicato, la società ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, chiedendo la fissazione di un termine per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.

Il TAR Abruzzo, con ordinanza n. 174/2025, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente ex art. 13 cod. proc. amm. il TAR Molise, in ragione della sede dell’autorità che ha emesso il provvedimento e del luogo di produzione degli effetti. La società ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR Molise, riproponendo la medesima domanda.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme dovute, rappresentando di aver ottemperato alla condanna alle spese e insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione. All’udienza camerale dell’8 ottobre 2025 la ricorrente ha riconosciuto di essere stata integralmente soddisfatta nella pretesa azionata.

Il Tribunale ha ritenuto che la produzione degli atti attestanti il pagamento renda doverosa la conclusione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., conformemente alle conclusioni di entrambe le parti. È emersa, infatti, la completa ottemperanza del decisum posto a fondamento del ricorso.

La questione centrale attiene alle spese. Il Collegio ha osservato che l’ottemperanza da parte del Comune ha avuto luogo solo dopo la proposizione del ricorso. Da ciò deriva che il giudizio promosso dalla società si è reso necessario per conseguire il soddisfacimento della pretesa, già cristallizzata nel giudicato.

Su tale premessa il Tribunale ha posto le spese del giudizio a carico del Comune resistente, liquidandole in euro 350,00 oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato versato sia nel presente giudizio sia in quello celebratosi dinanzi al TAR Abruzzo, ove effettivamente corrisposto. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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