Competenza consiliare sui piani attuativi e diniego di risarcimento (Cons. Stato n. 8223 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lg. n. 267 del 2000 il Consiglio comunale mantiene la competenza funzionale generale in materia di piani territoriali e urbanistici, comprensiva del potere deliberativo sull’adozione di atti soprassessori relativi ai piani attuativi. È pertanto illegittima per difetto di competenza la determinazione assunta in tale materia da un organo diverso dal Consiglio. Il vizio di competenza, di carattere formale, non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno: occorre la verifica di tutti i requisiti dell’illecito e, per la lesione di un interesse legittimo pretensivo, la dimostrazione, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita.
Il Fatto
I proprietari di aree edificabili comprese nel perimetro di un piano di lottizzazione industriale si erano fatti promotori di un progetto di piano di lottizzazione d’ufficio, avviato dall’amministrazione comunale nel 2004. Il procedimento ha subito arresti: nel 2008 è stata richiesta una modifica della destinazione urbanistica in coerenza con il nuovo strumento urbanistico; nel 2013 il Comune ha ampliato il perimetro del parco locale di interesse sovracomunale fino a ricomprendere le aree dei privati, con successiva adesione al relativo consorzio.
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lombardia l’archiviazione del procedimento di approvazione del piano e la deliberazione consiliare di approvazione del nuovo strumento urbanistico, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le domande di annullamento e ha respinto quella risarcitoria. La società proprietaria ha proposto appello, dichiarando di prestare acquiescenza ai capi della sentenza relativi al consorzio del parco e all’ampliamento del perimetro.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello sotto un profilo che definisce assorbente: la necessità che il progetto di piano attuativo fosse sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione o il rigetto, in ragione della specifica competenza consiliare sugli atti di pianificazione urbanistica. La questione giuridica attiene quindi alla corretta allocazione del potere deliberativo, prima ancora che al merito delle scelte urbanistiche.
Richiamando l’art. 42, comma 2, lett. b), d.lg. n. 267 del 2000 e la disciplina regionale, il Collegio ribadisce che la norma riserva alla competenza funzionale del Consiglio comunale la materia complessiva dei piani territoriali e urbanistici, dei programmi per la loro attuazione e delle eventuali deroghe. Ne deriva che la deliberazione concernente tale materia, adottata da altri organi, è illegittima per difetto di competenza. Il percorso argomentativo si ancora a un precedente della stessa Sezione e alla necessità di salvaguardare l’assetto delle competenze come presidio dell’organo rappresentativo.
Il carattere preliminare del vizio assume rilievo preminente, secondo la Corte, anche rispetto alla domanda risarcitoria riproposta in appello. Il Collegio richiama il principio per cui il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito: condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso. Per la lesione di un interesse legittimo pretensivo occorre, secondo un giudizio prognostico, la dimostrazione della spettanza del bene della vita.
Nel caso concreto nessuna certezza né probabilità vicina alla certezza sussiste in ordine a tale spettanza, anche a fronte della rilevanza degli argomenti negativi addotti dall’amministrazione e delle accertate opposizioni dei proprietari interessati. Il vizio accolto è di carattere prettamente formale, riferito alla sola competenza consiliare. L’appello è quindi accolto nei limiti della motivazione e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è accolto sotto l’indicato profilo assorbente, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.