Rettifica del punteggio per errore materiale nel concorso docenti e autotutela doverosa (TAR Emilia-Romagna n. 156 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La correzione di un errore materiale compiuto dall’amministrazione nella individuazione della risposta esatta di un quesito a risposta multipla costituisce atto di rettifica doveroso, imposto dai canoni di buona fede di cui all’art. 2 Cost. e di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.. La mera correzione di un errore materiale non implica alcuna ponderazione di interessi, non essendo configurabile un’esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato. Non è pertanto necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata priva di profili di discrezionalità. La rettifica dei punteggi e la conseguente modifica della graduatoria non richiedono una specifica motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico, né rileva la circostanza che i posti disponibili siano superiori ai candidati collocati in graduatoria.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A026. Superava la prova scritta con il punteggio di 70/100 e la prova orale con 70/100; collocatasi in posizione utile, veniva immessa in ruolo e prendeva servizio presso un istituto superiore in provincia di Bologna a decorrere dal 1° settembre 2022.
Con nota del 9.9.2022 l’Ufficio Scolastico Regionale comunicava la presenza di un errore nella risposta esatta al quesito n. 28, con conseguente ricalcolo del punteggio da 70 a 68 e mancato superamento della prova scritta. Seguivano l’esclusione dalla graduatoria di merito e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La ricorrente impugnava tali atti, deducendo violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, difetto di motivazione, mancata comunicazione di avvio del procedimento e falsità del presupposto di fatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, risultando il ricorso debitamente notificato al soggetto collocato al quindicesimo posto nella graduatoria modificata. Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Il Tribunale qualifica l’atto impugnato come rettifica di errore materiale, compiuto in sede di verifica automatizzata delle risposte. Una volta rilevato l’errore, l’amministrazione aveva l’obbligo di correggerlo in forza dei principi costituzionali di buona fede e di buon andamento e imparzialità. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. II, n. 3537 del 2020, il Collegio ribadisce che la correzione di errori materiali non implica ponderazione di interessi, non essendo astrattamente configurabile un interesse pubblico alla conservazione di un atto errato.
La rettifica ha riguardato tutti i candidati interessati, alcuni dei quali raggiungevano ex post la sufficienza, altri — come la ricorrente — non superavano la prova. Il Tribunale esclude la necessità di rappresentare ulteriori ragioni di interesse pubblico, dovendosi unicamente garantire la selezione dei candidati più qualificati. La nota del 9.9.2022 espone in dettaglio le ragioni della rettifica, risultando la motivazione puntuale e completa.
Quanto al termine, la comunicazione del 9.9.2022 interveniva entro un lasso ragionevole rispetto all’approvazione della graduatoria dell’11.7.2022 e alla comunicazione ministeriale del 25.7.2022. La ricorrente, già dal 9.9.2022, non poteva ragionevolmente confidare sulla stabilità della propria posizione. Il Tribunale esclude altresì la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, trattandosi di attività vincolata priva di discrezionalità.
Infine, il Collegio chiarisce che l’errore non atteneva alla formulazione del quesito, ma alla individuazione della risposta corretta. Richiamando Consiglio di Stato, sez. V, n. 3060 del 2015 e Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2302 del 2022, si afferma che nella selezione dei quiz l’amministrazione esercita un potere tecnico-discrezionale sindacabile nei soli limiti di manifesta illogicità. Poiché l’art. 4 del D.M. n. 326/2021 prevede la somministrazione casuale dell’ordine dei quesiti e delle opzioni di risposta, il quesito n. 28 corrispondeva al n. 37 della prova della ricorrente. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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