Conversione del permesso di soggiorno e interesse ad agire nel giudizio amministrativo (TAR Lombardia n. 2619 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in lavoro subordinato, il ricorrente che si collochi in graduatoria oltre i posti disponibili, ma in una graduatoria ancora aperta al possibile scorrimento, difetta dell’interesse ad agire. L’utilità perseguita, finale o strumentale, non è concretamente conseguibile con l’accoglimento della domanda caducatoria, poiché l’eventuale conversione resta affidata al naturale esito dello scorrimento. La verifica delle condizioni dell’azione precede l’esame del merito e va condotta alla luce dei valori costituzionali espressi dagli artt. 24 e 111 Cost. Se l’assenza della condizione risale al momento della proposizione del gravame, la domanda è inammissibile e non improcedibile.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera entrata in Italia per motivi di studio e immatricolata presso un ateneo, aveva presentato il 30 settembre 2022 alla Prefettura di Milano istanza di verifica della disponibilità di una quota, tra quelle messe a disposizione dal DPCM del 21/12/2021, per la conversione del proprio permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato. Non ottenendo riscontro, proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.

Costituitasi l’Amministrazione, emergeva che la domanda occupava la posizione n. 280 a fronte delle 232 quote disponibili, con graduatoria ancora aperta. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava la nota depositata il 16 gennaio 2024. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 562 del 29/2/2024, dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 117 c.p.a. e fissava l’udienza per la trattazione con rito ordinario della domanda caducatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, premessa l’inammissibilità delle censure sulla condotta omissiva della Prefettura, concentra l’esame sulla legittimità della nota con cui l’Amministrazione ha rappresentato la collocazione della ricorrente oltre le quote disponibili per il decreto flussi 2021. Rileva che l’Autorità amministrativa ha dato corretta applicazione alla normativa in materia di flussi per l’annualità considerata.

Il punto decisivo è però processuale. Poiché la graduatoria resta aperta ai fini del possibile scorrimento, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, il Collegio esclude la sussistenza di un interesse di carattere processuale. Manca, in altri termini, un’utilità finale o almeno strumentale rispetto al bene della vita perseguito che si otterrebbe con l’accoglimento del ricorso.

La conclusione scaturisce dalla verifica preliminare delle condizioni dell’azione, intese come controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali veicolati dalle clausole generali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost. Tale verifica precede l’esame del merito e non può essere posticipata.

Il Tribunale precisa la qualificazione dell’esito: la condizione dell’azione non è venuta meno nel corso del giudizio, ipotesi che avrebbe reso la domanda improcedibile, ma era assente sin dal momento della proposizione del gravame. La domanda caducatoria proposta con motivi aggiunti è pertanto inammissibile. Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso all’atto della proposizione avverso il silenzio; si conferma l’ammissione al gratuito patrocinio e si demanda a separato provvedimento la liquidazione delle competenze del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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