Contributi Covid alle imprese: requisito alternativo e interpretazione della lex specialis (Cons. Stato n. 8219 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure a sportello per l’assegnazione di contributi pubblici, la lex specialis va interpretata secondo il criterio letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza integrazioni dirette a ricavare significati impliciti. Quando il bando subordina l’ammissione al requisito dell’avvenuta sospensione dell’attività per effetto dei provvedimenti emergenziali, oppure, in alternativa, alla riduzione del fatturato, i due requisiti sono tra loro alternativi e vanno riferiti all’impresa nel suo complesso, non alla singola unità operativa. Ne deriva che l’impresa con più unità locali, una sola delle quali rimasta attiva, non integra il primo requisito e deve dimostrare il calo di fatturato. Le FAQ pubblicate dall’amministrazione prima dell’apertura dello sportello costituiscono chiarimento interpretativo della volontà provvedimentale e non modifica illegittima delle regole di gara.

Il Fatto

Una società attiva nel settore della ferramenta e della coltelleria presentava domanda per un contributo a fondo perduto previsto da un avviso pubblico regionale emanato per sostenere le imprese colpite dall’emergenza Covid. La società operava attraverso tre unità locali, tutte ubicate nel territorio regionale.

In sede istruttoria emergeva dalla visura camerale che una delle unità locali esercitava anche un’attività identificata da un codice ATECO non compreso tra quelle sospese dal d.P.C.M. 22 marzo 2020. La Regione disponeva pertanto la non ammissione alle agevolazioni. Il TAR adito respingeva il ricorso, ritenendo che il bando richiedesse la sospensione totale dell’attività in tutte le unità locali. La società proponeva appello, sostenendo che il requisito riguardasse la sola unità operativa sospesa.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla lettura dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, che richiede almeno una unità operativa nel territorio regionale e stabilisce che tale unità debba aver subito la sospensione dell’attività oppure, in alternativa, che l’impresa nel suo complesso abbia registrato una riduzione di fatturato pari almeno al 30% nel primo quadrimestre 2020.

Secondo il Collegio, la congiunzione “oppure” rivela la alternatività dei requisiti: o tutte le unità operative sono state sospese, oppure l’impresa ha subito il calo di fatturato. Il requisito del fatturato minimo di 200.000 euro è anch’esso riferito all’impresa e non alla singola articolazione produttiva. L’appellante prospettava una lettura opposta, ma il dato testuale non lascia margini.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui la regula iuris della procedura va ricostruita applicando i criteri letterale e sistematico, escludendo procedimenti ermeneutici integrativi volti a evidenziare pretesi significati impliciti (Cons. Stato n. 10491 del 2022, n. 8481 del 2022, n. 1486 del 2022, n. 5781 del 2022). Non ravvisa ambiguità, dunque il criterio del favor partecipationis non è invocabile.

Assume rilievo decisivo la FAQ n. 2, pubblicata cinque giorni prima dell’apertura dello sportello, con cui l’amministrazione aveva chiarito che l’impresa con più unità operative, solo in parte sospese, può accedere al beneficio dimostrando il calo di fatturato. Le FAQ, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 341 del 2013, n. 290 del 2014, n. 11198 del 2023), operano come interpretazione della volontà provvedimentale e non come modifica della lex specialis.

Irrilevante resta la circostanza che l’attività della sede secondaria fosse in concreto stagionale e occasionale: il criterio adottato dal bando è quello dei codici ATECO richiamati dal d.P.C.M., come confermato dalla scheda tecnica approvata con delibera di Giunta regionale. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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