La violazione di clausole contrattuali non integra il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 11700 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che deduce come vizio di violazione di legge la violazione di una clausola contrattuale o di un articolo del contratto, senza indicare la norma di diritto sostanziale ovvero i canoni ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) asseritamente violati o falsamente applicati. L’interpretazione del contratto si risolve in un’accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o, nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti. La motivazione “per relationem” alla sentenza di primo grado non è apparente quando esprime, sia pur sinteticamente, le ragioni della conferma delle statuizioni impugnate.

Il Fatto

L’attrice, affittuaria di un’azienda alberghiera in forza di due contratti consecutivi, conveniva in giudizio la società concedente per sentirla dichiarare inadempiente e condannare al risarcimento dei danni. Le domande, rigettate in primo grado, erano state confermate dalla Corte d’appello, che aveva valorizzato le clausole contrattuali con cui l’affittuaria dichiarava di conoscere l’azienda e di accettarla nello stato di fatto in cui si trovava. Avverso la sentenza d’appello, l’affittuaria proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel dichiarare il ricorso infondato o inammissibile in relazione ai vari motivi, ha innanzitutto escluso il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, non ravvisabile quando il giudice d’appello, sia pur in modo sintetico, espliciti le ragioni della conferma della decisione di primo grado, non limitandosi a un generico richiamo “per relationem”.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1 del contratto di affitto, poiché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., non può essere ancorata alla dedotta violazione di una clausola negoziale, demandando la parte l’onere di specificare i canoni ermeneutici disattesi dal giudice di merito.

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che l’interpretazione del contratto, implicando un’indagine di fatto sulla volontà dei contraenti, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti della violazione delle regole di ermeneutica o del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Con riferimento al quinto motivo, la Corte ha infine richiamato il principio per cui, in presenza di una “doppia conforme” di merito, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, che postula pur sempre l’indicazione del fatto storico decisivo non considerato, non potendosi risolvere in una censura per omessa valutazione di istanze istruttorie o di mere questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *