Conflitto di interessi del socio di s.r.l.: necessaria coesistenza con la dannosità della delibera (Cass. civ. Sez. 1 n. 9500 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento della delibera assembleare di s.r.l., l’attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interessi del socio il cui voto è stato determinante e della dannosità della deliberazione per la società. Le due condizioni sono necessariamente compresenti: ove una non sia dimostrata, la domanda va respinta e il giudice non può procedere all’accertamento dell’altro requisito. Il conflitto di interessi rilevante deve essere attuale e concreto al momento dell’espressione del voto, non bastando una mera concorrenza di interessi o una situazione meramente potenziale o sopravvenuta.
Il Fatto
Un socio di una s.r.l. impugnava la delibera assembleare del 19 luglio 2016 con cui la società aveva approvato un’elargizione liberale di complessivi Euro 150.000,00 in favore di una fondazione. L’attore deduceva il conflitto di interessi dei soci che, titolari complessivamente del 73,5% del capitale, avevano determinato la maggioranza, in quanto portatori di un interesse diretto e indiretto nella fondazione beneficiaria, anche in relazione a diritti reali vantati su beni oggetto dell’attività della stessa.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, l’aveva rigettata, escludendo la sussistenza di un conflitto di interessi concreto e attuale e ritenendo comunque la deliberazione non dannosa, in ragione di un versamento di pari importo effettuato contestualmente dal padre dei soci in favore della società.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva un errore di percezione del contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea. L’errore percettivo, inteso come falsa percezione della realtà, è tutelato dall’ordinamento con la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e non è deducibile in cassazione. Il travisamento della prova, invece, trova il suo rimedio nella revocazione per errore di fatto; se il fatto probatorio ha costituito punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ. Nella specie, la doglianza, afferente a un fatto sostanziale, era scrutinabile solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, limitata a motivazione apparente, perplessa o con contrasto irriducibile. La Corte ha escluso tale vizio, rilevando che il giudice di merito aveva valutato e selezionato il materiale probatorio, attività che non può essere rivista in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la censura mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. La Corte ha inoltre condiviso l’affermazione secondo cui il conflitto rilevante del socio deve essere esistente al momento dell’espressione del voto, oltreché attuale e concreto, dovendosi escludere che una ragione extra-sociale sopravvenuta possa far regredire i suoi effetti.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha enunciato il principio per cui l’attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interessi e della dannosità della deliberazione. La mancanza di dimostrazione di un requisito determina ipso iure la reiezione della domanda, con conseguente assorbimento del motivo, atteso che l’accertamento dell’altro requisito non potrebbe comunque portare all’accoglimento della domanda.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2479-ter c.c. – Invalidità delle decisioni dei soci
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione