Competenza territoriale e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 15641 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione sull’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale attivato a seguito del diniego dell’attestato di libera circolazione, la competenza territoriale si radica in capo al giudice del luogo dell’Ufficio esportazione compulsato, non essendo conoscibile ex ante se il provvedimento finale di apposizione del vincolo spetti all’organo periferico o a quello centrale. Il riparto dipende infatti dalla valutazione tecnico-discrezionale sulla natura dell’interesse culturale, riconducibile alle lettere da a) a e) ovvero alla lettera d-bis) dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004. La sopravvenuta adozione dell’atto di avvio del procedimento, dichiarata a verbale dal difensore, determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ossequio al principio dispositivo.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’opera pittorica, aveva visto negare dall’Ufficio esportazione l’attestato di libera circolazione con provvedimento del 27 novembre 2023. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. ha chiesto che fosse ordinato al Ministero della cultura di avviare, entro trenta giorni, il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera ai sensi dell’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e di concluderlo nei successivi centoventi giorni.
Costituitosi il Ministero, lo stesso ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito in favore del TAR Veneto. Nella pendenza del giudizio l’Ufficio esportazione ha adottato la nota del 23 settembre 2026 con cui ha avviato il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14 del Codice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza, respingendola. La competenza territoriale del TAR Lazio si fonda su due argomenti. Da un lato, non è possibile conoscere ex ante se il provvedimento finale di apposizione del vincolo rientri nella competenza dell’organo periferico o di quello centrale: il riparto dipende dalla qualificazione dell’interesse culturale, se riconducibile alle lettere da a) a e) ovvero alla lettera d-bis) dell’art. 10, comma 3, del Codice. Dall’altro, alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio spettano poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, nonché di avocazione e sostituzione, nei confronti delle Soprintendenze in virtù dell’art. 13, comma 1, del d.P.C.M. n. 57/2024.
Superata l’eccezione, il Tribunale rileva che il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale, alla camera di consiglio, di non avere più interesse alla definizione della controversia per l’avvenuta adozione dell’atto di avvio del procedimento, invocando la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale.
Il Collegio richiama il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, citando Cons. St., Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 790, e prende atto della chiara e inequivoca dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Ne deriva la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa integralmente. La decisione valorizza la spiccata peculiarità in fatto della vicenda, emergente dalle pronunce rese nel giudizio sul provvedimento negativo del 27 novembre 2023, richiamate in T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1692 del 2024 e Cons. St., Sez. VI, n. 2450 del 2026. La peculiare articolazione delle vicende esclude la soccombenza virtuale invocata dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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