Prescrizione dei ratei di pensione e rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto: regimi distinti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10040 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto, ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e alla percezione delle differenze sui ratei. La prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo e incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. Il diritto all’esatta misura della pensione è imprescrittibile, mentre i singoli ratei sono soggetti a prescrizione che decorre dalla maturazione del singolo rateo, non dalla data di decorrenza del trattamento. La prescrizione dei ratei arretrati è quinquennale dall’entrata in vigore dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, mentre era decennale nel regime previgente. In caso di cambio di prescrizione in corso di rapporto, si applica la regola dell’art. 252 disp. att. c.c.
Il Fatto
La contribuente, titolare di pensione di reversibilità dal maggio 2000, aveva ottenuto in giudicato il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dei contributi del coniuge deceduto, ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, per esposizione ultradecennale all’amianto. L’istituto previdenziale aveva accolto la successiva domanda di ricostituzione, ma il contrasto riguardava i ratei arretrati: la contribuente pretendeva la riliquidazione a partire dal decennio anteriore alla domanda amministrativa del 2013, mentre l’ente aveva riconosciuto gli arretrati solo dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del diritto al beneficio.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, ritenendo corretta la ricostruzione dell’istituto, aveva dichiarato prescritte le differenze sui ratei maturate prima dell’istanza. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi, tra cui la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la mancata eccezione di prescrizione e l’erroneo regime prescrizionale applicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando come la questione della prescrizione dei ratei fosse stata oggetto di contestazione sin dal giudizio di primo grado e che l’atto di appello aveva correttamente devoluto la questione della decorrenza del termine.
Nel merito, la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Ha ribadito l’autonomia tra il diritto alla rivalutazione contributiva (diritto stipite) e il diritto all’esatta quantificazione del trattamento pensionistico, con la conseguente diversità dei regimi prescrizionali. La prescrizione del diritto alla rivalutazione è decennale e decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’esposizione oltre soglia, mentre i singoli ratei di pensione sono soggetti a prescrizione che decorre dalla loro maturazione.
La sentenza impugnata era errata laddove aveva fatto decorrere la prescrizione dei ratei differenziali dalla data di decorrenza del trattamento, applicando il regime prescrizionale del diritto stipite al distinto diritto ai ratei. Inoltre, la Corte d’appello non aveva considerato che la prescrizione dei ratei arretrati è oggi quinquennale ex art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, con efficacia innovativa rispetto al regime previgente, e che la riduzione del termine si applica, in base all’art. 252 disp. att. c.c., con decorrenza dal 6 luglio 2011.
La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie applicando i principi enunciati. Il quarto motivo è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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