Cessione di credito inesistente e garanzia del cedente al cessionario consapevole (Cass. civ. Sez. I n. 22780 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La garanzia del cedente prevista dall’art. 1266, primo comma, cod. civ. costituisce un effetto naturale della cessione a titolo oneroso e assicura al cessionario il ristoro dell’interesse positivo quando l’effetto traslativo manchi, in tutto o in parte, per inesistenza del credito. La cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell’oggetto, ma valida, con la conseguenza che il cessionario resta tenuto al pagamento del prezzo e può azionare la garanzia. Quest’ultima, tuttavia, è disposta dal legislatore in favore del cessionario e presuppone la sua buona fede: la conoscenza, da parte del cessionario, dell’inesistenza del credito al tempo della cessione determina il venir meno della stessa ragione giustificatrice dell’obbligo di garanzia posto a carico del cedente. Resta fermo il danno emergente già riconosciuto e non impugnato, coperto dal giudicato endofallimentare.
Il Fatto
La ricorrente aveva acquistato dal curatore fallimentare, a titolo oneroso, un credito vantato dalla procedura nei confronti di una società terza, titolato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata riassunzione del giudizio di opposizione. Appresa l’esistenza di un precedente accordo tra la curatela e il debitore ceduto, con cui il credito era stato in sostanza rinunciato, la cessionaria aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento in prededuzione per l’intero valore del credito ceduto, invocando la garanzia di esistenza del cedente.
Il giudice delegato aveva ammesso la società al passivo per la sola somma corrispondente al prezzo di acquisto del credito e alle spese dell’atto di precetto, escludendo il residuo. Il Tribunale di Trento, in sede di opposizione allo stato passivo, ha rigettato l’opposizione, ritenendo che la cessionaria conoscesse le vicende del credito e non fosse perciò meritevole della garanzia. Il decreto è stato impugnato in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’art. 1266 cod. civ. Come già affermato in precedenti conformi, la cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell’oggetto, ma è valida e il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito. La garanzia di esistenza opera come obbligazione accessoria, effetto naturale dell’efficacia traslativa immediata del contratto, con funzione di assicurare il ristoro dell’interesse positivo del cessionario nei casi in cui l’effetto traslativo manchi per inesistenza, totale o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente. Il cedente garantisce il nomen verum, restando fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore.
Chiarita la portata dell’istituto, la Corte affronta il punto decisivo: la conoscenza dell’inesistenza del credito da parte del cessionario. La garanzia è stata disposta dal legislatore in favore della parte cessionaria, cosicché la sua consapevolezza dell’inesistenza del credito al tempo della cessione determina il venir meno della stessa ragione giustificatrice dell’obbligo di garanzia a carico del cedente. La regola sostanziale e quella processuale restano distinte: la prima riguarda l’operatività della garanzia, la seconda il limite del sindacato di legittimità sull’apprezzamento della prova.
La Corte conferma quindi il rigetto delle censure sulla buona fede e sugli effetti risarcitori della garanzia. La statuizione del giudice delegato che aveva ammesso al passivo il solo prezzo della cessione e le spese dell’atto di precetto non è stata impugnata e deve considerarsi coperta dal giudicato endofallimentare: non è perciò praticabile la diversa ricostruzione che pretenderebbe l’ammissione del valore dell’intero credito ceduto.
I motivi relativi alla inopponibilità dell’accordo tra cedente e debitore ceduto e all’omesso esame della documentazione sono dichiarati inammissibili, perché volti a un nuovo scrutinio della quaestio facti in punto di apprezzamento della prova presuntiva sulla conoscenza dell’inesistenza del credito. Tale rivalutazione, involgendo la rilettura degli atti istruttori, è inibita alla Corte di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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