L’Irap non può essere traslata sul dipendente e non riduce l’incentivo Covid (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12487 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Irap, quale costo gravante sull’amministrazione, non può essere traslata sul dipendente. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia diritto a un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, la somma non può essere ridotta dell’ammontare corrispondente al maggiore onere Irap, né può assumere rilievo il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica, salvo che esso si risolva nella violazione di limiti massimi di spesa posti inderogabilmente a carico dell’amministrazione. L’incentivo Covid di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020 è determinato al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore, essendo la decurtazione degli oneri e dell’Irap effettuata a monte dalle singole aziende.
Il Fatto
Un infermiere, dipendente di una struttura inclusa in fascia A delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020, agiva in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per ottenere il pagamento della residua somma a titolo di incentivo Covid. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’Azienda al pagamento della somma dovuta. La Corte d’appello, adita dall’ASL, confermava la decisione, escludendo che l’emolumento potesse essere ridotto per effetto dell’incidenza dell’Irap.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha esaminato la portata dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020, come modificato in sede di conversione. La norma, nel prevedere l’incremento dei fondi contrattuali per la remunerazione delle prestazioni del personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla pandemia, stabilisce che la spesa complessiva è «al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione». Tale previsione, ha chiarito la Corte, non comporta una corrispondente riduzione pro quota dell’importo spettante ai singoli lavoratori. L’accordo regionale, infatti, determina l’importo del premio tenendo già conto della detrazione Irap, da effettuare a monte e non a valle.
La questione dell’incidenza dell’Irap, ha osservato il Collegio, si pone in relazione a ogni compenso corrisposto al personale, poiché tale imposta determina un innalzamento della base imponibile dell’amministrazione. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza già affermata in materia, la Corte ha ribadito il principio per cui l’Irap non può essere traslata sul dipendente.
Ne deriva che, qualora il lavoratore abbia diritto a un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, la somma non può essere ridotta dell’ammontare corrispondente al maggiore onere Irap. Nessun rilievo può essere attribuito al mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica, con la sola eccezione dei casi in cui esso si risolva nella violazione di limiti massimi di spesa posti inderogabilmente a carico dell’amministrazione.
La censura relativa alla violazione dell’accordo sindacale è stata, infine, dichiarata inammissibile, non trattandosi di contrattazione collettiva nazionale e non avendo l’Azienda ricorrente indicato le regole di ermeneutica contrattuale che sarebbero state violate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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