Motivazione apparente nella rideterminazione della rendita catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15339 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione. È apparente la motivazione che, pur esistendo graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione perché composta di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Nel processo tributario la consulenza di parte può fondare la decisione, ma il giudice deve spiegare le ragioni per cui la ritiene corretta; la relazione di stima dell’Ufficio non ha efficacia dimostrativa ex se della pretesa impositiva, ma il suo esame è pur sempre doveroso.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale recante rettifica di una dichiarazione di variazione DOCFA presentata per un’unità immobiliare già censita. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, accogliendo parzialmente l’appello, aveva ridotto del 30% la rendita catastale determinata nell’avviso.
Il giudice del gravame aveva ritenuto che la società, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge n. 208/2015, avesse legittimamente presentato un nuovo DOCFA, essendo emersi errori nella precedente classificazione e sopraggiunte circostanze varianti dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo violazioni di legge, nullità della sentenza, violazione del giudicato esterno e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente la questione, rilevando che il settimo motivo — concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente — è fondato e assorbe i residui motivi di ricorso. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 22232 del 2016, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non dava alcun conto degli “emersi errori” nella precedente classificazione né delle “sopraggiunte circostanze varianti” l’immobile, né delle ragioni per cui la vecchia rendita non era più adeguata: la riduzione del 30% risultava enunciata solo in dispositivo, senza alcuna spiegazione dell’iter logico seguito.
La motivazione appariva inoltre carente perché non identificava i termini del thema disputandum: non erano ripercorsi né i contenuti dell’avviso di accertamento — con riguardo alle componenti immobiliari e ai criteri di quantificazione del costo di ricostruzione — né i dati fattuali posti a fondamento delle difese della contribuente. In tal modo la sentenza non consentiva alcun effettivo controllo sulla logicità del ragionamento del giudice.
La Corte ha infine precisato che, se la relazione di stima dell’Ufficio non ha efficacia dimostrativa ex se della fondatezza della pretesa, essa richiede pur sempre un esame motivato da parte del giudice: nel processo tributario la consulenza di parte può elevarsi a fondamento della decisione solo se il giudice spiega le ragioni per cui la ritiene corretta e convincente. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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