Comunicazione delle somme dovute per rottamazione quater non impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 26428 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la comunicazione delle somme dovute emessa ai sensi dell’art. 1, comma 241, della l. n. 197 del 2022 a seguito della dichiarazione di adesione del contribuente non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Si tratta di un atto vincolato nel contenuto dalla fonte primaria e di natura meramente informativa, che non reca alcuna volontà provvedimentale né incide autoritativamente sulla situazione giuridica del contribuente. L’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere l’impugnabilità del diniego o della revoca di agevolazioni e del rigetto delle domande di definizione agevolata, omette ogni riferimento agli altri atti del procedimento. Restano pertanto impugnabili i soli dinieghi di definizione, rispetto ai quali le censure relative alla comunicazione delle somme dovute risultano assorbite.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano le comunicazioni delle somme dovute per l’estinzione dei debiti ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022, nonché i dinieghi di definizione agevolata relativi ad alcuni carichi. Le comunicazioni riguardavano iscrizioni a ruolo portate da cartelle e avvisi di addebito di varia origine, notificati dall’anno 2011 all’anno 2022.

La società deduceva la violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, il difetto di notificazione degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, il difetto di motivazione e l’illegittimità del mancato riconoscimento della compensazione. Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione per i debiti di natura extratributaria e respingeva il ricorso nel resto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso l’estinzione del giudizio per la sopravvenuta rottamazione quinquies di cui alla l. n. 199 del 2025, rilevando che il termine per la domanda di adesione è scaduto il 30 aprile 2026 e che nessuna dichiarazione risulta ritualmente presentata.

In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione delle comunicazioni concernenti le somme dovute per la definizione agevolata. Il percorso argomentativo muove dalla regola generale secondo cui sono impugnabili gli atti iscritti nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi di natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche del contribuente. Non sono invece impugnabili gli atti privi di tale natura, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario provvedimentale di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia.

Applicando tali principi, la comunicazione in esame scaturisce dall’istanza di definizione avanzata dalla stessa società e riveste natura meramente informativa riguardo agli importi già iscritti al ruolo. La Corte ha evidenziato che l’art. 1, comma 241, della l. n. 197 del 2022 impone all’agente della riscossione di comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute: si tratta di una comunicazione vincolata, che non fa venire meno l’obbligazione originaria, poiché per i carichi non pagati la definizione non produce effetti e l’attività di recupero coattivo riprende. La norma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, del resto, richiama espressamente il solo diniego o rigetto della domanda di definizione, non la comunicazione delle somme.

Nella specie la società era pienamente a conoscenza della pretesa, avendo essa stessa presentato l’istanza: non opera quindi la deroga elaborata in tema di comunicazione di presa in carico, impugnabile solo quando rappresenti il primo atto di conoscenza della pretesa tributaria per mancata o invalida notifica dell’atto presupposto.

La rilevata inammissibilità ha carattere preliminare e assorbente rispetto ai motivi primo, secondo e quinto, nella parte in cui investono la comunicazione delle somme. Gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità: non risultano indicati i crediti, gli atti presupposti e i momenti di maturazione della prescrizione; quanto alla tardiva costituzione della controricorrente, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 comporta la sola decadenza dalle eccezioni in senso proprio, non dalle difese consentite dagli artt. 24 e 32 del medesimo decreto. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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