Infermità da rischio ordinario del vigile del fuoco esclude concausa di servizio (C.G.A.R.S. n. 99 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio richiede che l’attività lavorativa costituisca causa o concausa efficiente e determinante della patologia. Nella nozione di concausa di servizio rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che devono essere necessariamente documentati. La normale esposizione a rischio connaturata alle funzioni di istituto del vigile del fuoco non integra concausa, restando fattore di rischio ordinario della prestazione. Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali, senza sostituzione delle valutazioni tecniche da parte del giudice. Il procedimento di riconoscimento dell’equo indennizzo, disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001, non impone il preavviso di rigetto, non applicandosi l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti in materia assistenziale e previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, con qualifica di vigile del fuoco coordinatore, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità insorta a seguito di un malore accusato in servizio, con concessione dell’equo indennizzo. La Commissione medica ospedaliera ha ascritto la patologia alla Tabella A, categoria 4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha invece escluso che i disagi correlati al servizio potessero assumere ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Il decreto ministeriale ha quindi respinto l’istanza.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, censurando il difetto di istruttoria e di motivazione del parere e la violazione delle garanzie partecipative, sul presupposto che la normativa non richieda eventi eccezionali e che il procedimento non abbia natura previdenziale.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. richiama i principi consolidati in materia: alla Commissione medica spetta il giudizio diagnostico, al Comitato di verifica l’accertamento del nesso causale tra patologia e attività lavorativa. Il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi logici o procedimentali, senza che il giudice amministrativo possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il parere ha esaminato tutti gli elementi del servizio e ha motivato l’esclusione del nesso sulla prevalenza dei fattori di rischio individuali. Gli episodi invocati dall’appellante — interventi in occasioni emergenziali, l’esonero dalla guida di automezzi, i soccorsi della giornata del malore — pur gravosi e impegnativi a livello psico-fisico, rientrano tra le attività ordinariamente svolte dai vigili del fuoco, esposti per la particolarità delle funzioni a situazioni di rischio. Manca il principio di prova di eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro.

Sul secondo motivo, la Corte conferma che il procedimento è ad istanza di parte e riconducibile alla materia assistenziale e previdenziale, con esclusione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il d.P.R. n. 461/2001 disciplina puntualmente la sequenza procedimentale senza prevedere tali adempimenti. L’appellante non ha comunque allegato elementi nuovi che avrebbero potuto mutare l’esito del procedimento, e la violazione dell’art. 10-bis non è da sola idonea a inficiare la legittimità del provvedimento.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado sono compensate in considerazione della particolarità delle circostanze di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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