Cessazione della materia e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Lombardia n. 605 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere opera quando una sopravvenienza amministrativa soddisfa in modo pieno e integrale l’interesse azionato, così che non residui alcuna utilità della pronuncia di merito. La declaratoria non preclude al giudice la delibazione sommaria del merito ai soli fini della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nel giudizio avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi, la revoca prefettizia sopravvenuta e la nuova certificazione medica del Collegio provinciale realizzano il bene della vita richiesto. Il giudice verifica comunque la fondatezza dell’impugnativa rispetto ai provvedimenti presupposti, con particolare riguardo al certificato medico e al decreto prefettizio che lo recepisce.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lombardia il decreto prefettizio con cui gli era stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, unitamente al certificato medico dell’ASST che aveva espresso giudizio di non idoneità e al conseguente verbale di ritiro di una collezione di armi antiche e di pregio.
Nel corso del giudizio il Collegio Medico provinciale, all’esito del ricorso gerarchico, aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 T.U.L.P.S. per la detenzione delle armi e la Prefettura aveva revocato il decreto, ordinando la restituzione. Parte ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a escludere qualsiasi utilità di una pronuncia sul merito, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020, Cons. Stato, sez. VI, n. 3378 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016.
Sul punto il Tribunale ritiene integrati i presupposti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.: la revoca prefettizia del 19 aprile 2024, conseguente alla nuova certificazione del Collegio Medico provinciale, ha realizzato pienamente il bene della vita sotteso all’azione, con reviviscenza della licenza di detenzione e restituzione della collezione.
La declaratoria non esime tuttavia dal giudizio sulle spese. Il Collegio procede a una sommaria delibazione del merito secondo il criterio della soccombenza virtuale, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 400 del 2018, Cons. Stato, sez. IV, n. 492 del 2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 15 del 2013.
Su tale base l’impugnativa presenta profili di infondatezza. Il certificato medico risulta motivato in relazione alla stessa documentazione prodotta dal ricorrente; il decreto prefettizio trova sufficiente motivazione nella carenza dei requisiti psicofisici attestata dal certificato; il sopravvenuto giudizio del Collegio provinciale non ha inciso sulla valutazione di inidoneità alla licenza di porto d’armi per difesa personale ai sensi dell’art. 2 del D.M. 28 aprile 1998, ma ha aggiunto la valutazione di idoneità alla detenzione ai sensi dell’art. 35 T.U.L.P.S. e del D.M. 14 aprile 1982.
Il ricorrente, inoltre, non ha dedotto alcun profilo di illegittimità riferito alla violazione del combinato disposto dell’art. 35 T.U.L.P.S. e del D.M. 14 aprile 1982. Da ciò deriva la compensazione delle spese tra le parti costituite, in difformità dalla richiesta di condanna formulata dal ricorrente.
Nota della Redazione
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