Concessione demaniale marittima: rialzo in cifre e soccorso istruttorio (TAR Toscana n. 1815 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per il rilascio di concessione demaniale marittima, disciplinate dal codice della navigazione e solo per principi dal codice degli appalti, l’offerta economica va interpretata secondo buona fede e secondo l’effettiva volontà negoziale del concorrente. L’indicazione in cifre che esplicita il valore del rialzo percentuale offerto non può essere riqualificata come importo complessivo, quando l’importo finale sia desumibile da una semplice operazione aritmetica tra base d’asta e rialzo. Ove residui incertezza, la commissione deve attivare il soccorso istruttorio e non modificare arbitrariamente i termini dell’offerta. La presentazione di un esposto o di una querela del concorrente contro un commissario non integra, di per sé, causa di astensione obbligatoria.

Il Fatto

Il Comune di Orbetello ha indetto una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima di durata sessennale, destinata ad attività di ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni in località Santa Liberata. Con determinazione dirigenziale n. 107 del 25 febbraio 2026 la gara è stata aggiudicata a una società controinteressata.

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso principale articolato in otto motivi, integrato da tre ricorsi per motivi aggiunti. Ha dedotto vizi della fase di verifica documentale, conflitto di interessi dei commissari, carenza dei requisiti generali dell’aggiudicataria, errata lettura della propria offerta economica e omesso soccorso istruttorio, contestando poi i punteggi tecnici e l’anticipata occupazione dell’area demaniale assegnata all’aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la fattispecie è retta essenzialmente dal codice della navigazione e non dal d.lgs. n. 36 del 2023, poiché il rapporto non comporta erogazione di servizio pubblico né assunzione del rischio operativo, ma godimento esclusivo del bene contro corrispettivo. Resta ferma la verifica di coerenza dell’azione amministrativa con i principi del codice degli appalti.

Il primo motivo è respinto. La relazione dirigenziale del 4 maggio 2026, resa in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 823/2026, attesta che il verbale del 10 dicembre 2025 non è mai stato redatto: si tratta di un mero refuso materiale, confermato dalla coerenza degli altri atti di gara. Nessuna ipotesi di falso in atto pubblico, nessuna sospensione per querela di falso. Le censure sull’uso di un’unica password sono inammissibili, non essendo state impugnate le previsioni della lex specialis; nel merito, la sequenza procedurale ha rispettato la separazione tra offerta tecnica ed economica.

Il secondo motivo è infondato: l’esposto o la querela del concorrente contro un commissario non integra causa di astensione ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida ANAC n. 15, mancando la prova di un interesse personale, concreto e attuale. Il terzo e il quarto motivo sono disattesi perché la gara non è sede di accertamenti inquisitori su illeciti non consacrati in alcun provvedimento. Il settimo e l’ottavo motivo sono respinti in ragione della compartecipazione agli interventi manutentivi e della non necessità del piano economico-finanziario per i punti di ormeggio.

Il Collegio accoglie invece i motivi sul punteggio economico. L’offerta della ricorrente indicava un rialzo del 300% e la cifra di € 23.550,27 ne costituiva la mera esplicitazione numerica. La commissione ha operato una forzatura della volontà negoziale, degradando il rialzo a circa il 200%. Il Collegio impone la riassegnazione del punteggio e la riformulazione della graduatoria, con annullamento dell’aggiudicazione; per illegittimità derivata cadono anche gli atti di anticipata occupazione. La domanda risarcitoria è respinta perché generica. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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