Accesso carrabile su strada statale in centro abitato: competenza al Comune (TAR Toscana n. 1814 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i tratti di strade statali correnti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 285/1992. La delimitazione del centro abitato operata dal Comune ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 285/1992 non incide sulla proprietà della strada, ma determina il riparto di competenza autorizzatoria. Ne consegue che il diniego adottato direttamente dall’ente proprietario è affetto da incompetenza. Il tratto stradale che attraversa il centro abitato perde la classificazione extraurbana e assume quella di strada urbana, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle distanze tra accessi dettata per le strade extraurbane.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare con terreno annesso in Lucca, frazione Maggiano, lungo la SS 439, ha chiesto ad Anas s.p.a. l’apertura di un accesso carrabile al km 23 + 200 Dx, qualificandola come regolarizzazione di un passaggio esistente realizzato in fase di costruzione della strada statale.
Anas ha comunicato il preavviso di rigetto, rilevando che la chilometrica indicata non ricadeva in centro abitato e richiamando l’art. 22 cod. strada, l’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 495/1992 e l’art. 7 D.M. 19 aprile 2006. La ricorrente ha replicato allegando la delibera del Comune di Lucca n. 101 del 10 marzo 1999, che include il tratto tra il km 22 + 567 e il km 23 + 735 tra quelli attraversanti centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti. Anas ha confermato il diniego con provvedimento n. 945468 del 31 ottobre 2024, richiamando il proprio sito istituzionale. Il ricorso ha dedotto incompetenza, violazione delle norme sugli accessi e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sull’incompetenza dell’Anas. L’art. 26, comma 3, cod. strada attribuisce al Comune il rilascio di concessioni e autorizzazioni per i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, previo nulla osta dell’ente proprietario.
La ricorrente ha dimostrato che il Comune di Lucca ha espletato la procedura di delimitazione del centro abitato prevista dall’art. 4 cod. strada con la deliberazione di Giunta del 10 marzo 1999, pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, includendo la SS 439 al km 23 + 200 nel perimetro del centro abitato. Ha inoltre depositato idonea cartografia a conferma dell’inclusione. Anas non ha contestato in modo specifico tale ricostruzione.
La difesa dell’ente si è limitata a sostenere che la deliberazione comunale non determina il trasferimento della proprietà della strada e quindi della competenza autorizzatoria. Il Tribunale ritiene l’argomento non pertinente: la norma non collega la competenza alla proprietà del sedime, ma alla collocazione del tratto nel centro abitato. La generica affermazione di Anas sull’inesistenza del centro abitato è apodittica e va disattesa.
Ne deriva che, pur erroneamente indirizzata all’Anas, l’istanza andava reindirizzata al Comune di Lucca, competente ad adottare il provvedimento finale, mentre all’ente proprietario residuava la sola funzione consultiva mediante il rilascio del nulla osta.
L’accoglimento del primo motivo travolge anche il secondo: le norme richiamate da Anas, in particolare l’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 495/1992, disciplinano le distanze tra accessi nelle strade extraurbane secondarie e non si applicano al tratto in esame. La strada in quel punto perde la classificazione extraurbana e assume quella di strada urbana, con il relativo regime normativo. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna della parte resistente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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