Programma comunale impianti telecom e diniego: improcedibilità e irricevibilità (TAR Toscana n. 714 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il programma comunale degli impianti per telecomunicazioni, adottato ai sensi della legge regionale Toscana n. 49/2011, non contiene norme generali e astratte e non ha natura regolamentare, bensì provvedimentale, giacché definisce la localizzazione concreta delle infrastrutture sulla base dei programmi di sviluppo presentati dai gestori: ne deriva l’impossibilità di disapplicazione da parte del giudice e l’onere di impugnarlo nel termine decorrente dalla sua conoscenza. Il diniego che recepisce l’esclusione dell’impianto dal programma costituisce atto vincolato e mero atto applicativo, con la conseguenza che l’impugnativa contro di esso è inammissibile per difetto di interesse ove l’atto presupposto sia divenuto inoppugnabile. In sede di riesame conseguente a annullamento giurisdizionale o a ordine cautelare, l’amministrazione è tenuta a valutare l’istanza sulla base della disciplina sopravvenuta nelle more, con il solo limite dell’inopponibilità delle modifiche intervenute dopo la notifica della decisione.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore attivo nel settore delle comunicazioni elettroniche, ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione a realizzare un’infrastruttura per la telefonia mobile in area privata sottoposta a vincolo aeroportuale. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento dell’aprile 2023, rilevando la non conformità del progetto al programma comunale degli impianti allora vigente.

Avverso tale diniego la società ha proposto ricorso, ottenendo in sede cautelare dal giudice d’appello un ordine di riesame nei confronti dell’amministrazione. In esecuzione, il Comune ha confermato il diniego, opponendo il contrasto con i criteri localizzativi della legge regionale n. 49/2011 e con il sopravvenuto programma per il 2023. La conferma è stata impugnata con motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha contestato l’applicabilità del nuovo programma e la sua illegittimità per mancata inclusione dell’impianto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività delle censure contro il programma per il 2023. Richiamando la giurisprudenza consolidata — Cons. Stato, sez. IV, n. 1014 del 2016, sez. IV n. 27 del 2016, sez. VI n. 2470 del 2015, sez. V n. 36 del 2012 —, il TAR ribadisce che l’amministrazione chiamata a riesaminare l’istanza dopo l’annullamento di un primo diniego deve valutarla alla luce della disciplina sopravvenuta, con il solo limite dell’inopponibilità delle modifiche intervenute dopo la notifica della decisione. Corretta risulta, pertanto, la scelta del Comune di opporre alla ricorrente la mancata inclusione dell’infrastruttura nel programma approvato in pendenza del giudizio.

Il Collegio ricostruisce il meccanismo della legge regionale n. 49/2011: gli artt. 9 e 10 subordinano il rilascio delle autorizzazioni al preventivo inserimento nel programma comunale, che i gestori alimentano con il programma di sviluppo della rete entro il 31 ottobre di ogni anno. La riserva ai Comuni di tale funzione è compatibile con il riparto fissato dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 e con il modello degli artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003, come confermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 10861 del 2023.

Sul piano processuale, la circostanza che l’istanza sia stata correttamente riesaminata alla luce del nuovo programma determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto ai motivi aggiunti, il secondo diniego non implica una nuova valutazione sulla rispondenza del progetto ai criteri localizzativi: tale valutazione è stata operata a monte, in sede di approvazione del programma. Il diniego è dunque atto vincolato, e l’impugnazione del programma assume ruolo pregiudiziale rispetto a quella dell’atto applicativo.

Il programma per il 2023 è stato approvato il 28 giugno 2023, conosciuto dalla ricorrente e prodotto in giudizio il 17 agosto; considerata la sospensione feriale, l’impugnazione andava proposta entro il 30 ottobre, mentre la notifica dei motivi aggiunti è del 15 novembre. Da ciò l’irricevibilità delle censure contro il programma e l’inammissibilità per difetto di interesse di quelle contro la conferma del diniego. Il Collegio esclude infine che il termine decorra dalla conoscenza del diniego, poiché il programma non ha valore regolamentare e non è soggetto a disapplicazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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