Esperienza professionale nel bando: no a lavoro autonomo e volontariato (TAR Calabria n. 343 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di ammissione a un concorso pubblico che richieda una pluriennale esperienza professionale nel corrispondente profilo, maturata alle dipendenze di aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, di altre pubbliche amministrazioni o di imprese private, non è integrato dall’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo né dal periodo prestato come volontario. La formula del bando, riferendosi a un’esperienza acquisita nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, non consente un’interpretazione estensiva. La mera conduzione di un mezzo che richiede una determinata categoria di patente non vale a rendere assimilabile al profilo richiesto un’attività imprenditoriale di diversa natura. L’esclusione dalla procedura è pertanto legittima per carenza del requisito prescritto.
Il Fatto
L’azienda sanitaria provinciale bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di operatore tecnico specializzato – autista multifunzionale, categoria B, livello economico BS. L’art. 2 del bando richiede cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo alle dipendenze di aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, ovvero in profilo assimilabile in altre pubbliche amministrazioni o imprese private, precisando che per profilo assimilabile si intendono i profili dei servizi tecnico economali per i quali è prevista l’adibizione alla conduzione di autovetture.
Il ricorrente partecipa alla selezione, ma viene escluso con delibera del Commissario Straordinario, poi rettificata e integrata, con la motivazione “esperienza come autista volontariato”. Impugna l’esclusione davanti al TAR, deducendo di aver svolto, quale titolare di una ditta individuale operante nella riparazione, manutenzione e installazione di impianti di pubblica illuminazione, un’attività che comportava l’uso di un mezzo da lavoro richiedente la carta di qualificazione del conducente. Chiede l’annullamento degli atti e l’inserimento nella lista degli ammessi. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica del possesso del requisito di ammissione alla luce della formulazione letterale della lex specialis. Il bando richiede un’esperienza quinquennale nel corrispondente profilo professionale, maturata alle dipendenze di aziende ed enti del servizio sanitario nazionale ovvero in profilo assimilabile in altre pubbliche amministrazioni o imprese private.
Il primo argomento è di ordine sostanziale. La titolarità di una ditta individuale operante nella riparazione, manutenzione e installazione di impianti di pubblica illuminazione non è assimilabile al profilo di operatore tecnico specializzato – autista multifunzionale. Né la circostanza che lo svolgimento di tale attività comporti la guida di un mezzo richiedente la patente di categoria superiore determina alcuna assimilabilità: il dato rilevante non è il possesso del titolo di guida, ma la corrispondenza dell’esperienza al profilo professionale selezionato.
Il secondo argomento attiene alla natura del rapporto. L’esperienza dedotta ha carattere di lavoro autonomo, mentre la formula del bando è inequivoca nel riferirsi a un’esperienza maturata in un rapporto di lavoro, pubblico o privato, di tipo subordinato. Il Collegio esclude quindi un’interpretazione estensiva della previsione e conferma la correttezza dell’operato dell’amministrazione, che non ha considerato l’attività autonoma.
Il terzo argomento riguarda il periodo di volontariato. Richiamando un precedente in materia, il TAR afferma che il volontariato non può contribuire alla maturazione del requisito, perché l’acquisizione di un’esperienza professionale è legata al normale esercizio dell’attività di autista e non a una disponibilità in veste di volontario, che potrebbe condurre a un impiego occasionale e limitato. L’esclusione risulta pertanto giustificata per carenza del requisito di ammissione.
Il ricorso è rigettato. Il Collegio non dispone sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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