Revoca del porto d’armi e mancata impugnazione del divieto prefettizio di detenzione (TAR Emilia-Romagna n. 708 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto, la revoca della licenza da parte del Questore costituisce conseguenza diretta e vincolata. Il consolidamento del provvedimento prefettizio, non tempestivamente impugnato, esclude un interesse concreto ed attuale all’impugnazione della revoca. L’interesse alla rimozione dell’atto ostativo può essere fatto valere con apposita istanza di riesame, ma finché questa non sia presentata e valutata positivamente l’elemento ostativo permane. Il ricorso avverso la revoca è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Il Questore di Ravenna, con decreto del 19 luglio 2022, ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, rilasciata al ricorrente nel settembre 2020. A fondamento del provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato una prolungata conflittualità interfamiliare: plurimi deferimenti all’Autorità giudiziaria a carico della moglie del ricorrente, l’applicazione di una misura cautelare del divieto di avvicinamento e una condanna divenuta irrevocabile. Da tale quadro è derivato un provvedimento della Prefettura di Ravenna di divieto di detenzione armi, che secondo la Questura comporta l’impossibilità di essere titolare di qualsiasi autorizzazione in materia e rende la revoca atto vincolato.

Il ricorrente ha impugnato la revoca deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’erroneità della valutazione, non essendo egli personalmente destinatario dei fatti contestati e mancando una valutazione sulla sua affidabilità nell’uso delle armi. Il TAR ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 519/22, rilevando dubbi sull’ammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad impugnare. Richiama l’insegnamento secondo cui tra il decreto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. e la revoca questorile ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. il rapporto è di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: emesso il divieto, la revoca costituisce conseguenza vincolata (Cons. Stato, sez. III, n. 1292 del 2013; TAR Toscana n. 1368 del 2024; TAR Puglia n. 1175 del 2023; TAR Basilicata n. 154 del 2022).

Da ciò deriva che il consolidamento del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi esclude un interesse concreto ed attuale rispetto all’impugnazione della revoca. Il Collegio precisa che l’interesse alla rimozione dell’atto ostativo — astrattamente efficace sine die ma suscettibile di riesame al sopravvenire di fatti nuovi che denotino, a congrua distanza di tempo, il recupero dei requisiti di affidabilità — può essere fatto valere attraverso un’apposita istanza; finché questa non venga presentata e valutata positivamente, l’elemento ostativo permane (Cons. Stato, sez. III, n. 4348 del 2025).

Il Collegio ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione di armi va considerata presupposto necessario della licenza di porto d’armi: la domanda di annullamento della revoca è quindi inammissibile quando il divieto prefettizio non sia stato impugnato, poiché il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’annullamento dell’atto consequenziale. Nel caso di specie non risulta alcuna tempestiva impugnazione del provvedimento presupposto.

Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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