Il danno non patrimoniale è categoria unitaria nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 4808 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale costituisce categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate: il riferimento a tipi di pregiudizio risponde a esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. In sede di determinazione delle somme dovute ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., il giudice amministrativo liquida equitativamente il pregiudizio secondo i criteri fissati nella sentenza da eseguire, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., senza operare frazionamenti in voci autonome. Il rinvio descrittivo alle tabelle milanesi per l’invalidità temporanea assoluta è ammesso a soli fini di quantificazione, restando il pregiudizio ricondotto alla categoria unitaria. La domanda di annullamento proposta con motivi aggiunti impone il mutamento del rito e la fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 32 c.p.a.

Il Fatto

Con sentenza del 2024 il TAR Campania aveva parzialmente accolto il ricorso e condannato l’ASL Napoli 3 Sud al pagamento, in favore degli eredi del de cuius, del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nella parte motiva il Collegio aveva esercitato il potere di cui all’art. 34, co. 4, c.p.a., fissando i criteri per la proposta di pagamento: rimborso delle spese documentate per il danno patrimoniale e somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., per ciascuno dei trenta giorni di ritardo per il danno non patrimoniale.

Non raggiunto l’accordo, i ricorrenti hanno chiesto la determinazione della somma dovuta. L’amministrazione ha dapprima offerto importi ridotti, riconoscendo il solo danno morale, poi ha adottato la determina dirigenziale n. 4505 del 06.05.2025 con la liquidazione del danno non patrimoniale e il rimborso spese, confermando la valutazione medico-legale. Avverso tali atti sono stati proposti motivi aggiunti per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra la fase di ottemperanza ai criteri fissati nella sentenza e la fase impugnatoria degli atti successivi. Quanto ai danni patrimoniali, la quantificazione in € 130,00 per le spese sostenute non è contestata tra le parti, sicché il dato è recepito senza necessità di ulteriore accertamento.

Quanto ai danni non patrimoniali, il Tribunale conferma l’adesione all’orientamento secondo cui il pregiudizio non patrimoniale è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, richiamando Cass., sez. unite n. 16792 dell’11.11.2008. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio risponde dunque a esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Il Collegio individua il contenuto del pregiudizio risarcibile nella sentenza da eseguire: il mancato alleviamento delle sofferenze che sarebbe stato possibile mitigare. Su questa base, e nel rispetto del criterio equitativo imposto dalla sentenza, la somma viene determinata avendo riguardo all’importo previsto dalle tabelle milanesi per l’invalidità temporanea assoluta, pari a € 115,00 al giorno per ciascuno dei trenta giorni di ritardo. La qualificazione del pregiudizio come invalidità temporanea è espressamente assunta a soli fini descrittivi, senza che ciò implichi il riconoscimento di una distinta categoria di danno.

Il Tribunale non provvede invece sui motivi aggiunti, rilevando la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., al mutamento del rito e alla fissazione dell’udienza pubblica per l’esame della domanda di annullamento. Le spese della fase sono compensate, non potendosi individuare una parte soccombente nell’impossibilità di raggiungere un accordo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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