Il molo non compreso nella concessione non si acquista per facta concludentia (Cons. Stato n. 2751 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estensione di una concessione demaniale marittima si desume dal contenuto del titolo e dalla tabella dei beni assentiti, non dalla planimetria prodotta dal richiedente e allegata all’atto di rinnovo. Il manufatto insistente su bene demaniale non si considera compreso nell’atto ampliativo per il solo fatto di essere funzionalmente connesso all’arenile concesso, occorrendo la prova di una specifica determinazione amministrativa in tal senso. La mancanza di tale prova comporta il rigetto della pretesa del concessionario. Il rinnovo di una concessione che riporti la medesima superficie del titolo precedente non innova l’oggetto del rapporto. Il legittimo affidamento è configurabile solo in presenza di comportamenti dell’amministrazione, non di documenti provenienti dal privato.
Il Fatto
La società appellante gestiva uno stabilimento balneare sulla base di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 1998 e poi rinnovata nel 2006 con il medesimo oggetto e la medesima estensione. Nel 2020 il Comune avviava un accertamento per stabilire se un molo, il cd. pennello “F”, fosse ricompreso nella concessione, non essendo stata presentata alcuna istanza ai sensi dell’art. 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
Il procedimento si chiudeva nel 2023 con la conclusione che la concessione non comprendeva il molo. Il TAR Liguria rigettava il ricorso e la società proponeva appello, censurando il difetto di istruttoria, il travisamento dei presupposti, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e la lesione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio ha disposto l’acquisizione della documentazione relativa alla progettazione e realizzazione delle scogliere. La relazione comunale ha confermato quanto già rappresentato nel provvedimento impugnato: nessuna delle concessioni rilasciate nel tempo contemplava il pontile nell’oggetto. Dalla tavola allegata all’autorizzazione paesaggistica del 1986 risultava esistente il solo “Molo Le Palme”; per gli interventi successivi non è stata reperita alcuna autorizzazione.
Quanto alla collocazione della radice del pennello, le immagini satellitari attestano che tutte le basi dei manufatti si trovano in prossimità della linea di battigia, nella fascia di libero transito estranea alle concessioni. La Corte aggiunge considerazioni logiche e tecniche: massi così collocati ostacolerebbero l’uso dello stabilimento e i pennelli, costruiti per fronteggiare l’erosione, dovevano necessariamente essere esterni all’arenile.
La Corte esclude che la funzione del manufatto sia dirimente: esso insiste su bene demaniale di titolarità comunale e la sua connessione all’arenile concesso non basta, occorrendo la prova di una specifica determinazione amministrativa, non acquisita. Il rinnovo del 2006 ha mantenuto invariata la superficie, il che esclude l’innovatività del titolo; se vi fosse stata estensione, sarebbero state necessarie le forme di pubblicità di cui all’art. 18 del regolamento del codice della navigazione e all’art. 37 del codice della navigazione.
Assume rilievo decisivo la documentazione proveniente dalla stessa parte: la nota del 2008 del tecnico incaricato, che qualificava il pennello come ricadente in zona non compresa nella concessione; il progetto del 1966; la spontanea ottemperanza, nel 2021, all’ordine di rimozione di interventi abusivi sul molo. Quanto all’archiviazione del procedimento di revoca parziale, essa fu motivata dall’accertata estraneità del molo alla concessione — da cui l’inesistenza dell’oggetto — e dal venir meno del presupposto programmatorio.
Il terzo motivo è infondato: il provvedimento impugnato concludeva un accertamento d’ufficio, non un procedimento su istanza di parte, e la domanda della società aveva ricevuto esito favorevole con l’uso temporaneo del bene. Il quarto motivo cade perché l’elaborato grafico proveniva dal privato e i titoli erano chiari quanto al contenuto. Onere motivazionale rafforzato non era dovuto, non sussistendo alcuna situazione di incertezza. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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