Concessione demaniale per nautica da diporto e progetto di pianificazione portuale (Cons. Stato n. 4114 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di concessione demaniale marittima disciplinato dal d.P.R. n. 509/1997 è applicabile esclusivamente alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, individuate dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto. Il Comune non è titolare di un obbligo giuridico di pubblicare il progetto per il solo fatto della sua materiale presentazione: l’attivazione del procedimento di esame comparativo non è atto dovuto e vincolato. Ne consegue la legittimità della declaratoria di irricevibilità del progetto che ecceda l’ambito oggettivo del regolamento, ricomprendendo opere estranee alla nautica da diporto e assumendo i caratteri di un atto di pianificazione dell’intera area portuale. Tale valutazione appartiene alla sfera della discrezionalità amministrativa e attiene al merito dell’azione pubblica, sottratto al sindacato del giudice amministrativo.

Il Fatto

La società appellante presenta al Comune di Civitanova Marche una domanda di concessione demaniale marittima pluriennale per realizzare e gestire le opere previste dal Piano Regionale dei Porti del 2005, su un’area a terra e su uno specchio acqueo di notevole estensione, per una durata di novant’anni. La richiesta non viene pubblicata nei termini invocati dalla società; seguono un preavviso di diniego e una determinazione dirigenziale che demanda al Consiglio comunale un pronunciamento formale sull’istanza.

Il Consiglio comunale dichiara irricevibile la domanda e il dirigente nega la pubblicazione del progetto. La società impugna dinanzi al TAR Marche, che respinge il ricorso con la sentenza n. 197/2023. Propone quindi appello, dolendosi della confusione tra i poteri comunali e quelli regionali, dell’incompetenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e dell’omesso coinvolgimento della conferenza di servizi. La Sezione, con sentenza parziale n. 7769/2024, respinge le eccezioni preliminari e dispone chiarimenti documentati alla Regione Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del d.P.R. n. 509/1997, che disciplina il procedimento di concessione per le sole strutture destinate alla nautica da diporto, individuate nel porto turistico e nell’approdo turistico. Il progetto richiamato dall’art. 3 deve riferirsi esclusivamente alle zone demaniali in relazione alle quali si intende realizzare tali strutture.

Dalla relazione della Regione emerge che le opere da realizzare in regime di concessione secondo lo speciale procedimento sono unicamente quelle allocate nella darsena nord. Le restanti opere previste dal Piano Regolatore Portuale non possono essere eseguite dal privato invocando quel modulo procedimentale. La natura di porto polifunzionale di Civitanova Marche non giustifica, in via derivata, l’estensione dell’ambito oggettivo del regolamento alle aree destinate ad altre funzioni.

Il progetto presentato, lungi dal circoscriversi alle aree della nautica da diporto, esibisce i caratteri propri dell’atto di pianificazione dell’intera area portuale e di zone viciniore, con cambi di destinazione di numerose aree in concessione e previsione di alberghi fuori dall’area del Piano Regolatore Portuale. Tali interventi rientrano nella competenza del soggetto pubblico, che potrà realizzarli solo mediante una variante generale o un nuovo piano regolatore portuale. La conferenza di servizi non può essere invocata per attribuire al privato un potere pianificatorio che l’ordinamento riserva all’amministrazione.

La Sezione ribadisce il principio già affermato dalla Sez. VI n. 5816 del 2011, che richiama la n. 914 del 2007: la normativa regolamentare esclude un obbligo giuridico del Comune di pubblicare il progetto, non configurandosi come atto dovuto l’attivazione del procedimento comparativo. La discrezionalità della pubblicazione vale a maggior ragione quando il progetto collega aree del porto ad aree limitrofe del territorio comunale.

La declaratoria di irricevibilità, in luogo del rigetto nel merito, è dunque corretta: manca in radice il presupposto di fatto cui è condizionata l’applicazione della disciplina regolamentare. L’appello è respinto, con condanna della società appellante alle spese in favore del Comune e compensazione nei rapporti con l’Università.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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