Il decreto scavi non esclude le prescrizioni dell’ente gestore della strada (TAR Puglia n. 403 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il D.M. 1.10.2013 non esaurisce la disciplina degli interventi di posa delle infrastrutture di comunicazione elettronica. L’art. 12, comma 4, del medesimo decreto riserva espressamente all’ente gestore della strada il potere di impartire, in fase autorizzativa, ulteriori prescrizioni dettate da ragioni di sicurezza della circolazione e dalla tipologia dell’opera. Tale potere discrezionale si coordina con l’art. 49 del D. Lgs. n. 259/2003, che affida all’ente proprietario della strada un vaglio di compatibilità tra le opere progettate e gli interessi pubblici di cui è portatore. Il divieto di imporre oneri o canoni ulteriori, posto dall’art. 54 del D. Lgs. n. 259/2003, opera solo rispetto alle prestazioni patrimoniali e non riguarda le modalità esecutive dei lavori. La natura dei finanziamenti, anche se riconducibili al PNRR, non preclude all’amministrazione la verifica di compatibilità.

Il Fatto

La società ricorrente opera nella realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica sul territorio nazionale. In data 10.9.2023 ha presentato alla Provincia istanza ex art. 49 del D. Lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione di scavi e opere civili sulle strade provinciali 62, 213 e 235, nel territorio di un comune della provincia.

Con provvedimento del 13.9.2023 la Provincia ha rilasciato il nulla osta, introducendo però prescrizioni sulle modalità di ripristino della pavimentazione manomessa. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, deducendo l’incompetenza dell’ente e l’incompatibilità delle prescrizioni con la normativa speciale di settore. La Provincia si è costituita per resistere; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha aderito alle ragioni della ricorrente. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 594 del 5.12.2023.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso censurava il richiamo, operato dalla Provincia, all’art. 26 del D. Lgs. n. 285/1992 anziché alla disciplina speciale. Il Collegio ritiene la censura priva di pregio. L’art. 26, comma 3, del codice della strada e i commi 1 e 6 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 259/2003 convergono nel richiedere, in ogni caso, un vaglio di compatibilità dell’ente proprietario della strada tra le opere progettate e gli interessi pubblici rilevanti.

Nel caso concreto le opere interessavano strade provinciali, con conseguente competenza della Provincia. Il richiamo testuale all’art. 26 del codice della strada non inficia quindi l’atto, poiché entrambe le discipline impongono un identico esame di compatibilità.

Sui motivi residui, esaminati congiuntamente, il Tribunale esclude che le prescrizioni imposte siano incompatibili con il D.M. 1.10.2013. Il decreto tipizza gli adempimenti per ciascuna modalità di scavo — minitrincea e trincea tradizionale — ma all’art. 12, comma 4 impone all’esecutore di osservare le ulteriori prescrizioni impartite dall’ente gestore in fase autorizzativa, per ragioni di sicurezza della circolazione e in funzione della tipologia dell’opera. La facoltà esercitata dalla Provincia è dunque coerente con l’impianto del decreto.

Il Collegio rileva inoltre l’obiettiva genericità delle deduzioni sul punto, che non consentono di verificare la pretesa difformità degli adempimenti rispetto alle previsioni del decreto. Quanto all’art. 54 del D. Lgs. n. 259/2003, il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni riguarda le prestazioni patrimoniali e non le modalità esecutive dei lavori autorizzati: la norma non è pertinente alla fattispecie.

Infine, la natura dei finanziamenti correlati agli interventi non assume rilievo escludente. La circostanza non implica, per ciò solo, l’automatica preclusione per l’amministrazione di verificare la compatibilità dei lavori con gli interessi pubblici confliggenti. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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