Concessione demaniale marittima e ponderazione degli interessi nel procedimento (C.G.A.R.S. n. 416 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere contrario espresso dal Comune nel procedimento di rilascio di una concessione demaniale marittima non vincola l’Autorità procedente, ma costituisce un interesse che deve essere ponderato unitamente agli altri interessi pubblici e privati coinvolti. L’Amministrazione regionale, qualora abbia svolto un’istruttoria completa, confutando con argomenti logici e documentati le ragioni del Comune e acquisendo i pareri delle autorità competenti, assolve all’obbligo di ponderazione degli interessi e il provvedimento concessorio sfugge alle censure di eccesso di potere. Il fatto che il Comune abbia mutato il proprio avviso, esprimendo parere favorevole in sede tecnica dopo la restituzione del P.U.D.M. per inadeguatezza alle linee guida regionali, conferma la coerenza dell’azione amministrativa. Il nulla osta della Capitaneria di Porto, con specifiche prescrizioni a tutela della sicurezza dei bagnanti, supera il contrasto con l’ordinanza di sicurezza balneare.
Il Fatto
Il Comune di Giardini Naxos ha impugnato davanti al TAR Sicilia – Catania la concessione demaniale n. 17 del 16 giugno 2021, rilasciata dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente in favore di una ditta per l’occupazione di una zona di demanio marittimo da destinare a noleggio natanti e moto d’acqua. Il Comune lamentava che l’Ufficio Tecnico comunale, esprimendo parere favorevole, avesse trascurato la precedente nota sindacale con cui si intendeva mantenere libero il tratto di spiaggia per la fruizione collettiva.
Il TAR, con sentenza n. 519 del 18 febbraio 2022, ha respinto il ricorso compensando le spese. Il Comune ha proposto appello, riproponendo le doglianze sul difetto di ponderazione dell’interesse pubblico e sull’omessa valutazione dell’ordinanza di sicurezza balneare n. 20 del 2019 della Capitaneria di Porto di Messina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente l’appello. Sul primo motivo, il C.G.A.R.S. corregge l’affermazione del TAR secondo cui la nota sindacale non sarebbe stata esternata: risulta per tabulas che la nota è stata trasmessa all’Amministrazione regionale e da questa riscontrata. La correzione della motivazione, tuttavia, non conduce alla riforma della sentenza.
La Corte ricostruisce la vicenda procedimentale. In riscontro al parere negativo, l’Assessorato ha avviato il preavviso di diniego, acquisendo le controdeduzioni della ditta e del Comune. Con successiva nota ha contestato la fondatezza degli argomenti comunali, rilevando che il P.U.D.M. era stato restituito al Comune perché adeguato alle linee guida di cui al D.A. n. 152 dell’11.04.2019.
Acquisite le controdeduzioni, l’Amministrazione ha avviato l’iter per i pareri necessari. Tra i pareri favorevoli figura quello dello stesso Ufficio Tecnico comunale, che ha riconosciuto la compatibilità dell’attività con le previsioni delle linee guida regionali. Da qui il rilascio della concessione.
Secondo il Collegio, la doglianza è priva di pregio: l’Amministrazione, all’esito di un’istruttoria completa, ha valutato e ponderato tutti gli interessi coinvolti, confutando puntualmente le ragioni del Comune con argomenti logici e documentati. Il provvedimento sfugge pertanto alle censure di eccesso di potere.
Quanto al secondo motivo, la Capitaneria di Porto ha espresso il proprio nulla osta con specifiche prescrizioni a salvaguardia della sicurezza dei bagnanti. Avendo l’autorità autrice dell’ordinanza richiamata espresso parere favorevole, seppure condizionato, il profilo di censura è infondato. Le spese sono compensate in ragione della specificità della controversia e della parziale correzione della motivazione.
Nota della Redazione
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