Ordine di demolizione e sanzione ex art 31 dPR 380 2001 (TAR Sicilia n. 3504 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sgombero per demolizione che si limiti a dare attuazione a un ordine di demolizione divenuto inoppugnabile è atto meramente attuativo: le censure che contestino la legittimità dell’accertamento dell’abuso sono inammissibili per tardività, essendosi consolidati i presupposti di fatto e di diritto cristallizzati nel titolo. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione e può essere comminata nella misura massima quando il manufatto sia realizzato in area destinata a spazio pubblico, in applicazione del combinato disposto con l’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di demolizione, avente carattere reale ed effetti ripristinatori, se adottato direttamente nei confronti del soggetto destinatario e non del dante causa deceduto, legittima l’irrogazione della sanzione senza che operi il limite dell’intrasmissibilità agli eredi di cui all’art. 7 della legge n. 689/1981.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha ordinato lo sgombero per demolizione di un chiosco di modeste dimensioni insistente su suolo pubblico e ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000,00 euro ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, unitamente agli atti presupposti.

Espone di essere coerede del fratello, deceduto nel 2013, che conduceva un’attività commerciale nel manufatto, e di essere del tutto estranea all’impresa. Dopo la morte del congiunto il Comune, previa diffida della Soprintendenza alla demolizione, aveva diffidato la ricorrente quale responsabile dell’abuso ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, poi sostituendo la prima diffida con una seconda del 2015 recante l’ingiunzione di demolizione. Nel 2021 è seguita la notifica del provvedimento impugnato, che reiterava l’ordine di sgombero e l’ingiunzione pecuniaria. La ricorrente deduce violazione degli artt. 31 e 35 d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere, non ritenendosi responsabile dell’abuso né avente la disponibilità del chiosco, contestando la mancanza di accertata inottemperanza e l’ammontare della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in prima battuta il rilievo di inammissibilità sollevato dalla difesa comunale. Il provvedimento di sgombero, quanto all’accertata abusività del chiosco, è meramente attuativo dell’ordinanza di demolizione del 2015, rimasta inoppugnata. Le censure volte a contestare la legittimità dell’intimazione alla demolizione sono pertanto tardive, essendosi consolidati i presupposti giuridici e fattuali dell’abuso per come cristallizzati in quel titolo.

Quanto all’irrogazione della sanzione amministrativa, il Tribunale ritiene il previo accertamento dell’inottemperanza evincibile dalla nota della Polizia Municipale del 2016, che ha attestato la perdurante occupazione abusiva del suolo pubblico ad opera del manufatto. La doglianza è quindi disattesa sotto questo primo profilo.

Sotto distinto e concorrente profilo, la sanzione fissata nella misura massima di 20.000,00 euro risulta adeguata in conformità al combinato disposto degli artt. 27, comma 2, e 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, poiché il manufatto è stato realizzato in area destinata a spazio pubblico.

Il Collegio affronta infine la deduzione di intrasmissibilità agli eredi della sanzione. L’ordinanza di demolizione, di carattere reale e ad effetti ripristinatori, è stata adottata direttamente nei confronti della ricorrente e non del germano deceduto; a fronte della successiva inottemperanza è stata quindi irrogata la sanzione ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Non risulta perciò congruente il richiamo all’art. 7 della legge n. 689/1981.

Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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