Concessione di servizio e fase esecutiva: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Puglia n. 150 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre gli atti e i comportamenti assunti fino all’aggiudicazione e nella fase compresa tra aggiudicazione e stipula. Stipulato il contratto, la controversia che concerne l’esecuzione del rapporto e la delimitazione del contenuto delle obbligazioni appartiene al giudice ordinario. Il riparto non muta per il fatto che oggetto del rapporto sia una concessione anziché un appalto: l’art. 133, comma 1, lett. c) ed e), d.lgs. n. 104/2010 opera nei limiti dell’art. 7 e presuppone che la controversia abbia ad oggetto provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere amministrativo. La domanda del concedente di ottenere il rendiconto e la documentazione per quantificare il corrispettivo, fondata su clausole del capitolato, ha natura esecutiva e ricade davanti al giudice ordinario, salvo che l’amministrazione abbia esercitato poteri autoritativi incidenti sull’affidamento o riconosciuti dalla legge nella fase esecutiva.
Il Fatto
Il Comune affidava in concessione la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale. Il contratto del 1984, con il capitolato allegato, prevedeva all’art. 8 un corrispettivo annuo per ogni lampada funzionante e per ogni contratto stipulato con l’utenza. La concessione veniva poi prorogata.
Dopo ripetute richieste rimaste senza esito, e dopo il censimento d’ufficio delle lampade e il versamento di acconti, il Comune risolveva il contratto per inadempimento. Il concessionario impugnava la risoluzione e il giudizio si chiudeva con declaratoria di difetto di giurisdizione. Il Comune proponeva quindi il ricorso in esame per ottenere il rendiconto, la consegna della documentazione, la condanna al pagamento del corrispettivo, la restituzione degli impianti e il risarcimento del danno. Il concessionario eccepiva il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento della Cassazione in funzione di giudice della giurisdizione (Sezioni Unite n. 10705 del 2017, con il richiamo delle pronunce n. 27169/2007 e n. 10443/2008). Da esso ricava il principio generale secondo cui la fase pubblicistica si chiude con l’aggiudicazione, mentre la fase successiva, aperta dalla stipula e proseguita con l’esecuzione, vede i contraenti in posizione paritetica.
Da ciò discende che la giurisdizione ordinaria copre le controversie sulla validità e sugli effetti del rapporto, nonché sull’intero spettro delle patologie negoziali. Il Collegio sottolinea che il riparto non è alterato dalla qualificazione come concessione: ciò che rileva è l’esercizio del potere amministrativo.
Il Tribunale esclude che nella specie l’amministrazione abbia esercitato poteri autoritativi tipizzati. La risoluzione dichiarata per inadempimento, osserva il Collegio richiamando Cons. Stato n. 2348 del 2020 e Sezioni Unite n. 18267 del 2019, è espressione di un potere di natura privatistica.
La giurisdizione esclusiva, ricorda il Collegio, incontra il limite dell’art. 7 d.lgs. n. 104/2010, confermato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 204/2004: essa richiede che la controversia sia riconducibile all’esercizio del potere, anche in via mediata. La cognizione resta quindi al giudice ordinario quando si controverta dell’adempimento e della determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti (Sezioni Unite n. 18267 del 2019 e n. 32728 del 2018), salvo che l’amministrazione intervenga con atti autoritativi.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario davanti al quale riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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