Inottemperanza del Ministero e commissario ad acta nel rito ex art 114 (TAR Lombardia n. 354 del 01.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito per l’ottemperanza al giudicato, l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione discende dalla scadenza del termine dilatorio previsto per il pagamento e dall’assenza di pagamenti, anche parziali, non contestati nel corso del giudizio. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna un termine per l’esecuzione integrale del titolo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine. La mancata costituzione ovvero la difesa meramente formale dell’amministrazione non impediscono l’accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, nella misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in ricorso e nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza, pubblicata nel settembre 2023, era stata notificata al Ministero in via telematica nel gennaio 2024.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha agito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione dell’importo complessivo di euro 2.000,00, la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come volto all’ottemperanza del titolo giudiziale di condanna, ritualmente passato in giudicato e notificato. Ha quindi verificato il presupposto temporale dell’azione, costituito dal decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Sul piano probatorio, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte hanno dimostrato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne è derivata la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato e l’inottemperanza accertata. Al Ministero è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti, secondo il modulo procedimentale dell’art. 114 cod. proc. amm.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con obbligo di relazione finale alla Sezione. Il compenso è riservato a successiva determinazione ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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