Concessione suolo pubblico e occupazione aree verdi: competenza e proporzione superficie (TAR Sardegna n. 137 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo pluri-motivato, la conformità a diritto di una sola delle ragioni giustificatrici, tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto, in applicazione del principio della ragione sufficiente. Il criterio di correlazione proporzionale tra superficie interna di somministrazione e area esterna assentibile, previsto dal regolamento comunale, trova applicazione anche nel caso del chiosco-bar privo di spazi interni destinati agli avventori, in virtù di esigenze di ragionevolezza. La richiesta di ampliamento della concessione di suolo pubblico presuppone la titolarità di un valido ed efficace titolo concessorio in essere, la cui assenza preclude l’accoglimento dell’istanza anche in regime semplificato. La natura vincolata del provvedimento finale rende irrilevante la censura procedimentale fondata sull’omessa comunicazione degli ostacoli all’accoglimento.

Il Fatto

La titolare di una ditta individuale gestisce un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco-bar amovibile collocato su suolo pubblico all’interno di giardini comunali. Oltre alla porzione occupata dal chiosco, l’esercente era autorizzata a posizionare tavolini, sedie e ombrelloni su un’area aggiuntiva. Nel giugno 2020, in vigenza delle misure emergenziali recate dal d.l. n. 34/2020, presentava al Servizio SUAPE domanda di nuova concessione o di ampliamento dell’area, per collocare tavoli e sedie dinanzi al chiosco.

Il Comune dichiarava dapprima la domanda irricevibile, sul rilievo che l’attività non rientrava tra i pubblici esercizi destinatari del procedimento semplificato di cui all’art. 181 del d.l. n. 34/2020. La ricorrente impugnava tale provvedimento. Sopravveniva poi una determinazione dirigenziale che annullava in autotutela l’atto originario e, nel contempo, dichiarava inammissibile l’istanza per plurime ragioni autonome. Contro quest’ultima erano proposti motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento del luglio 2020 stato annullato in via di autotutela e superato dalla determinazione di ottobre, oggetto dei motivi aggiunti.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio della ragione sufficiente: la determinazione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni giustificatrici tra loro autonome, e la conformità a diritto di una sola di esse basta a sostenere la legittimità dell’atto. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 6470 del 2021, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6115 del 2021 e TAR Sardegna n. 231/2024.

Il passaggio decisivo riguarda il difetto del titolo di legittimazione. Dall’esame del modulo di istanza emerge che la richiesta si fondava su autorizzazioni risalenti al 2006/2007, non più in vigore. La ditta non risultava titolare di alcuna concessione per il 2019, essendo stata la relativa istanza di rinnovo dichiarata improcedibile. Da ciò consegue la carenza del presupposto essenziale per ottenere l’ampliamento, cioè un valido titolo concessorio ancora in essere.

Il Collegio ritiene comunque di confermare l’infondatezza sotto altro profilo: la domanda eccedeva i limiti di superficie massima concedibili, individuati dall’art. 12 del Regolamento comunale in un’area proporzionale alla superficie interna di somministrazione, quantificata in 10 mq. La tesi della ricorrente, secondo cui il criterio non si applicherebbe al chiosco privo di spazi interni, non persuade: la regola di correlazione proporzionale opera anche in fattispecie particolari, in forza di principi di ragionevolezza, per evitare effetti distorsivi e occupazioni eccessive di spazi pubblici in un settore ove il potere discrezionale dell’amministrazione è ampio.

Attesa la natura sostanzialmente vincolata del provvedimento finale, resta assorbita la censura procedimentale sulla mancata comunicazione degli ostacoli. Il Collegio non prende posizione sulla terza censura né su quella relativa alla competenza del Servizio, rilevando in ogni caso che l’art. 1-d) del Regolamento attribuisce al Servizio gestore dei giardini la competenza sulle concessioni nelle aree verdi. I motivi aggiunti sono respinti; le spese sono compensate integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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