Termine inibitorio SCIA ed efficacia del provvedimento plurimotivato (TAR Emilia-Romagna n. 280 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’esercizio dei poteri inibitori della SCIA decorre dalla presentazione di una segnalazione completa e non è sospeso da un’incompletezza che l’Amministrazione non abbia mai contestato con richiesta di integrazione. La completezza della segnalazione in materia antisismica è assicurata dall’asseverazione del tecnico abilitato, che il Comune può non condividere e sindacare, ma che non gli consente di affermare l’incompletezza della SCIA. Il termine regionale di 60 giorni, derogatorio rispetto a quello statale di 30 giorni, trova applicazione in quanto previsto da legge regionale successiva e relativo a disposizioni di dettaglio, non di principio. L’atto amministrativo plurimotivato è annullabile solo se tutte le ragioni che lo sorreggono sono censurate e ritenute illegittime; è sufficiente la legittimità di una sola perché l’atto resista all’impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato due atti del Comune di Bologna: la dichiarazione di inefficacia della SCCEA presentata nel novembre 2022 e l’ordinanza, adottata nell’aprile 2023, che ha vietato ogni ulteriore attività edilizia sull’immobile e ordinato la remissione in pristino stato rispetto a quanto indicato in una SCIA in sanatoria. Le opere consistevano in modifiche interne, tra cui una scala di collegamento tra piano terra e interrato, realizzate in difformità a una DIA del 1996.
La ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva, assumendo di aver venduto l’immobile e di non aver eseguito i lavori. Nel merito ha dedotto l’inapplicabilità del D.M. 5.07.1975, il superamento del termine per i poteri inibitori e la violazione del regolamento edilizio. Il Comune ha resistito sostenendo la completezza dei controlli e l’incompletezza della segnalazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la legittimazione passiva. È documentato che la ricorrente abbia venduto l’immobile prima dell’adozione degli atti, ma non che il Comune li abbia notificati agli attuali proprietari. Richiamando il principio per cui grava sul privato l’onere di provare la data di ultimazione delle opere, il Tribunale rileva che tale prova è mancata. La scala non figura nell’atto di compravendita del 2001 né nelle planimetrie della DIA del 1996. L’Amministrazione ha quindi legittimamente presunto responsabile dell’abuso il soggetto che ne ha chiesto la sanatoria.
Quanto all’ordinanza di divieto, è fondata la censura sul superamento del termine decadenziale. L’atto è intervenuto a quasi otto mesi dalla SCIA in sanatoria. Il Comune invoca l’insegnamento secondo cui l’incompletezza della segnalazione impedisce il decorso del termine, ma tale incompletezza non emerge, anche perché non è stata richiesta alcuna integrazione documentale.
Sul profilo antisismico, la segnalazione era completa: il tecnico ha asseverato che le opere rispettano la normativa tecnica vigente al momento della realizzazione, secondo una delle ipotesi contemplate dal parere del CTS. Il Comune può dissentire e adottare i conseguenti provvedimenti, ma non può affermare l’incompletezza della segnalazione. Il termine si è dunque inutilmente consumato e l’ordinanza è illegittima.
Opposte conclusioni per la dichiarazione di inefficacia della SCCEA. Anche se facoltativa, una volta presentata resta assoggettata al potere di controllo. Qui i poteri inibitori sono stati esercitati entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 23, comma 10, L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013, più volte sospeso da richieste di integrazione. Il termine regionale, derogatorio rispetto a quello statale, si applica perché la legge regionale è successiva e la materia è di dettaglio.
L’atto è plurimotivato. Per la giurisprudenza richiamata, l’annullamento richiede che tutte le ragioni siano censurate e ritenute illegittime; basta una sola ragione legittima perché l’atto resista. La presenza del calorifero nella cantina integra la violazione dell’art. 24, comma 1, lettera a), PAIR 2020, che vieta impianti di climatizzazione in spazi pertinenziali, e costituisce valido motivo per inibire la SCCEA. Il ricorso è quindi accolto solo quanto all’ordinanza e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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