Veranda abusiva, valutazione unitaria delle opere e sanzione demolitoria (TAR Emilia-Romagna n. 167 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere edilizie abusive vanno valutate in maniera complessiva e non atomistica, dovendosi avere riguardo all’impatto edilizio dell’intervento sul territorio e non ai singoli manufatti isolatamente considerati. La struttura in profilati d’alluminio fissata al fabbricato e ancorata al suolo, coperta con telo impermeabile e occlusa lateralmente, è rilevante sotto il profilo edilizio e non integra l’attrezzatura d’arredo di edilizia libera. Accertata la realizzazione senza titolo, l’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce attività vincolata, senza onere di comparazione con l’interesse privato. La sanzione pecuniaria alternativa ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 postula la prova del pregiudizio irrimediabile all’edificio. Il carattere reale dell’obbligo di ripristino preclude la tutela dell’affidamento, anche a distanza di tempo e a prescindere dalla responsabilità diretta dell’intimato.
Il Fatto
Il Comune di Rimini, con ordinanza del 21 dicembre 2018, ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di una veranda e di una contigua struttura in profilati d’alluminio, realizzate su un terrazzo di un immobile residenziale. L’amministrazione ha qualificato l’intervento complessivo come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lettera e.1), d.P.R. n. 380/2001, eseguita in assenza di permesso di costruire, applicando il regime di cui agli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 13 L.R. n. 23/2004.
La proprietaria ha impugnato l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna. Ha sostenuto che la struttura in alluminio, munita di tenda amovibile, rientrasse tra le attrezzature d’arredo di cui all’art. 98 del regolamento urbanistico editizio, sottratte al titolo; che il Comune avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, per il pregiudizio all’edificio; che il tempo trascorso e l’estraneità alla realizzazione materiale dell’abuso, opera del defunto coniuge, avessero ingenerato un affidamento meritevole di tutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo, il Tribunale rileva che le due opere vanno esaminate congiuntamente. La veranda in ferro è tamponata con infissi e vetri e coperta da pannello coibentato; la struttura in alluminio è fissata al fabbricato e ancorata al suolo con piastre e bulloni, coperta da telo impermeabile e occlusa anche sul lato della veranda. Tali caratteristiche escludono la riconducibilità all’edilizia libera, difettando i requisiti dell’art. 98 del regolamento urbanistico.
La ricorrente, inoltre, ha contestato solo il manufatto in alluminio e nulla ha dedotto sulla veranda: l’inquadramento dell’Ente resta quindi corretto. Il Collegio afferma che le opere abusive vanno valutate in maniera complessiva e non atomistica, facendosi riferimento all’intero immobile senza frazionare i singoli abusi, poiché il pregiudizio sul territorio deriva dall’impatto edilizio complessivo dell’intervento. Richiama sul punto Cons. Stato n. 8032 e n. 9679 del 2024. L’ampliamento di quasi trenta metri quadri, destinato a stabile utilizzo residenziale, integra una modifica del territorio che richiedeva il titolo edilizio.
Quanto al secondo motivo, il TAR esclude l’applicabilità dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. A fronte dell’abuso accertato, l’attività ripristinatoria è dovuta e vincolata ai sensi dell’art. 31. Manca la prova che la demolizione arrecherebbe un pregiudizio irrimediabile all’edificio, questione peraltro rimessa alla fase esecutiva.
Sul terzo motivo, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: l’intervento ripristinatorio è doveroso anche a distanza di molto tempo dall’abuso, senza necessità di motivazione aggiuntiva sull’attualità dell’interesse pubblico. Il carattere reale dell’obbligo di demolizione lo rende operante a prescindere dalla responsabilità diretta del soggetto intimato rispetto a chi ha posto in essere l’abuso.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata.
Nota della Redazione
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