Concessione di suolo pubblico mai revocata: atti endoprocedimentali inammissibili (TAR Marche n. 494 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’amministrazione comunale avvia o preannuncia l’annullamento o la revoca di una concessione di suolo pubblico, senza portare a termine il relativo procedimento, hanno natura endoprocedimentale e sono privi di autonoma attualità lesiva. Essi non sono idonei a porre nel nulla il precedente rinnovo della concessione, che resta efficace finché non intervenga un definitivo contrarius actus. L’atto contrario deve essere emanato all’esito di un rituale procedimento, con le medesime forme e procedure dell’atto modificato, annullato o ritirato, sì da rendere intellegibile il percorso logico dell’autotutela. Ne consegue l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto avverso i soli atti preparatori.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico su un’area di mq 63, rilasciata dal Comune di Macerata nel 1995 e destinata all’installazione di un prefabbricato adibito ad agenzia automobilistica. Nel 2004 l’ente accoglieva l’istanza di rinnovo, fissando la durata in anni ventinove, con facoltà di revoca o modifica per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

Nel 2006 il Comune comunicava la decadenza per asserita scadenza dell’occupazione e l’assenza di istanza di rinnovo. Seguiva una interlocuzione procedimentale, nella quale la società produceva l’atto di rinnovo. L’ente adottava quindi la delibera di Giunta n. 444 del 29.12.2006, disponendo l’avvio del procedimento di annullamento del provvedimento dirigenziale di rinnovo, e in seguito la nota del 24.1.2007 di avvio del procedimento di revoca. Con la nota del 5.8.2008 e con il successivo fax del 3.11.2008 il Comune comunicava la determinazione dirigenziale sul rinnovo e la prossima scadenza biennale della concessione, invitando la ditta a indicare modalità e tempi di rimozione del fabbricato.

La Motivazione della Corte

La società impugna tali atti deducendo violazione delle garanzie procedimentali, incompetenza relativa, lesione del principio del contrarius actus, delle regole sull’autotutela e del legittimo affidamento, oltre al difetto di motivazione, e chiede il risarcimento del danno. Il Comune non si costituisce. Dopo il passaggio in decisione il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., emette l’ordinanza n. 279/2024 con cui sottopone alle parti la questione dell’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale degli atti gravati.

La ricorrente replica che la determina n. 648/52 e la nota del 3.11.2008 avrebbero natura provvedimentale e margini di lesività attuale, e che la scadenza biennale ivi indicata sarebbe erronea.

Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile. Il Comune, come confermato dalla stessa parte ricorrente, non ha portato a termine il procedimento di revoca avviato nel 2007, mentre la concessione era stata inequivocabilmente rinnovata con la determina dirigenziale del 12.8.2004. Tutti gli atti impugnati, malgrado i passaggi motivazionali contenuti in alcuni di essi, hanno natura di atti endoprocedimentali inerenti una serie procedurale non confluita in alcun atto provvedimentale definitivo idoneo a incidere sulla posizione giuridica soggettiva.

Il Collegio ribadisce che, in assenza di un legittimo contrarius actus, la concessione non può ritenersi posta nel nulla da atti meramente preparatori. Per esigenze di certezza del diritto l’atto contrario deve essere emanato all’esito di un rituale procedimento, con le medesime forme e procedure dell’atto modificato, annullato o ritirato, idoneo a palesare il percorso logico che ha condotto all’autotutela (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 5990). Richiama inoltre il principio secondo cui la competenza all’adozione degli atti di secondo grado deve provenire dall’organo che ha adottato l’atto della cui revoca si discute (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207; Consiglio di Stato sez. V, 15 novembre 2023, n. 9781).

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo stati gravati atti privi di autonoma lesività. Non essendosi costituito il Comune, nulla si statuisce sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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