Revoca del permesso di lungo soggiorno e obbligo di valutare il permesso (TAR Lombardia n. 444 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 per assenza dal territorio dell’Unione superiore a dodici mesi consecutivi, non esaurisce il potere dell’amministrazione. Lo straniero può allegare i gravi motivi che hanno determinato il superamento del termine, in applicazione analogica della disciplina dettata per il computo del periodo quinquennale. Ove la revoca sia comunque disposta, l’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 impone alla Questura di verificare in concreto i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario, prima di considerare l’espulsione. La revoca non implica quindi automaticamente l’obbligo di rientro nel Paese di origine: occorre valutare la permanenza del nucleo essenziale degli indici di radicamento maturati in Italia.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a scadenza illimitata, rilasciato per lavoro subordinato. Al rientro da un viaggio in India perdeva il titolo e ne denunciava lo smarrimento alla Questura di Brescia, chiedendone il duplicato. La Polizia Locale gli notificava poi il decreto con cui la Questura revocava il permesso, sul rilievo che l’interessato era rimasto fuori dal territorio nazionale oltre il tempo limite previsto dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Lombardia. Deduceva che l’assenza era giustificata da un gravissimo incidente d’auto che aveva coinvolto la madre, un fratello e la moglie, con il decesso dei primi due e la necessità di assistere la coniuge durante una lunga convalescenza. Rilevava inoltre l’omessa valutazione, da parte della Questura, dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. L’istanza cautelare era respinta in primo grado; il Consiglio di Stato la accoglieva sospendendo il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. La revoca è ancorata al dato oggettivo dell’assenza superiore a dodici mesi consecutivi e nel caso concreto il ricorrente è rimasto fuori dall’Unione dal 2014 al 2022, periodo oggettivamente lungo. Il TAR riconosce tuttavia che, pur in assenza di previsione espressa, l’orientamento consolidato consente allo straniero di dimostrare i gravi motivi che hanno determinato il superamento del termine massimo, in applicazione analogica della disciplina sul computo del periodo minimo quinquennale.

Su questo terreno la prova offerta è insufficiente. La documentazione prodotta indica ricoveri e patologie diverse tra loro, ma non dimostra il sinistro che ha coinvolto i familiari, né la necessità di un’assistenza continua, né l’impossibilità di organizzarla a distanza con altri familiari o con soggetti incaricati. Sussiste quindi solo un principio di prova, non la prova piena richiesta.

Il secondo motivo è invece fondato. L’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 prevede che allo straniero cui sia stato revocato il permesso di lungo periodo, e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione, sia rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo. La Questura non ha svolto alcuna concreta valutazione dei presupposti per sostituire il titolo revocato con un permesso di soggiorno ordinario. Il ricorrente aveva nel frattempo attivato un nuovo rapporto lavorativo e non risultavano precedenti o pendenze penali.

Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la revoca del permesso di lungo periodo non implica necessariamente l’obbligo di rientro nel Paese di origine, perché occorre prima valutare se si sia conservato il nucleo essenziale degli indici di radicamento derivanti dalla precedente esperienza in Italia, nonostante l’estensione del periodo di assenza (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II n. 386/2023).

Il provvedimento è pertanto annullato, con obbligo conformativo in capo all’amministrazione di rideterminarsi sulla situazione dell’istante, verificando il possesso dei requisiti di condotta, familiari e reddituali utili al rilascio del permesso ordinario. Le spese sono compensate. Il Collegio liquida in favore del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, un compenso di € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, concentrando la liquidazione nella sentenza a chiusura del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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