Ricorso tardivo se non impugnato il riesame che accoglie l accesso (TAR Campania n. 677 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, il provvedimento con cui l’amministrazione accoglie in sede di riesame l’istanza ostensiva ha valore provvedimentale autonomo e deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla sua piena conoscenza. È pertanto tardivo il ricorso proposto avverso la successiva nota con cui il segretario comunale si limiti a confermare il proprio operato e a non revocare in autotutela l’accesso già assentito, trattandosi di atto meramente confermativo, privo di effetto lesivo nuovo. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali non costituisce presupposto dell’accesso documentale ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, e rileva nel solo accesso civico generalizzato quando l’ostensione sia negata o differita per ragioni di protezione dei dati personali.
Il Fatto
Alcuni confinanti presentano al Comune un’istanza di accesso, qualificata sia come accesso documentale sia come accesso civico generalizzato e ambientale, per ottenere la documentazione edilizia relativa a immobili limitrofi. L’Ufficio tecnico dapprima rigetta la richiesta, ritenendola reiterazione di precedenti domande. Su istanza di riesame, il segretario comunale accoglie l’accesso con provvedimento del 5 agosto 2025, riconoscendo l’attualità e la concretezza dell’interesse ostensivo.
La proprietaria degli immobili interessati presenta opposizione e istanza di revoca in autotutela; il segretario, con nota del 16 settembre 2025, comunica di non voler modificare il proprio operato. Avverso tale nota la ricorrente propone ricorso al TAR, lamentando la violazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di tardività sollevata dal Comune e dai controinteressati. Rileva che il provvedimento del 5 agosto 2025 ha esitato positivamente l’istanza di accesso, accogliendola in sede di riesame, e che esso è stato conosciuto dalla ricorrente già dal 21 agosto 2025, quando la stessa ha presentato opposizione al rilascio dei documenti e istanza di revoca in autotutela.
Da tale piena conoscenza decorre il termine decadenziale: il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al più tardi entro il 30 settembre 2025. La notifica del 14 ottobre 2025 è dunque oltre il termine. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’atto che ha assentito l’accesso, non il successivo diniego di revoca.
La nota del 16 settembre 2025, osserva il TAR, non ha valore provvedimentale autonomo, ma è meramente confermativa della decisione già assunta il 5 agosto 2025 con provvedimento non impugnato nei termini. Essa non riapre i termini di impugnazione né introduce una nuova valutazione degli interessi in gioco.
Le censure sono comunque infondate nel merito. L’istanza faceva riferimento in primo luogo all’accesso documentale ex legge n. 241/1990, per il quale il parere del Garante per la protezione dei dati personali non è presupposto. Anche per l’accesso civico generalizzato il parere rileva solo quando l’ostensione sia negata o differita per specifiche ragioni di protezione dei dati personali, non prospettate nel caso concreto.
Considerata la posizione di confinanti dei richiedenti e l’attualità dell’interesse alla documentazione successiva al 2017, il Comune ha legittimamente riconosciuto l’accesso. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in favore del Comune e dei controinteressati con distrazione ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.