Concessioni balneari: proroga legale disapplicata e revoca comunale legittima (TAR Lazio n. 328 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative affidate in forza di proroga automatica ex lege non superano il vaglio del diritto dell’Unione. L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e l’art. 49 TFUE impongono il rilascio o il rinnovo all’esito di una procedura di selezione imparziale e trasparente, con adeguata pubblicità dell’avvio, dello svolgimento e del completamento. Le norme nazionali che dispongono la proroga al 2033 e i successivi differimenti devono essere disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Il Comune che riconduce l’efficacia del titolo al termine conforme al diritto europeo non esercita una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma dà doverosa applicazione al diritto unionale: non occorrono la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. La mera pubblicazione dell’avviso per venti giorni, finalizzata a consentire osservazioni dei terzi, non integra una procedura selettiva.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare su arenile demaniale in forza di una concessione rilasciata dal Comune di Terracina. La concessione beneficiava dell’estensione della durata sino al 2033 per effetto della legge n. 145/2018.

Con delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e determina n. 2722 del 30.12.2023, il Comune ha ricondotto l’efficacia di tutte le concessioni in essere al 31.12.2023, disponendo poi una proroga tecnica al 31.12.2024. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo violazione della direttiva Bolkestein, dell’art. 3 del d.l. n. 198/2022 e dei limiti della revoca, oltre all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e lo decide con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. La questione è già stata analizzata da numerosi precedenti, anche della stessa Sezione, dai quali non vi è ragione di discostarsi.

Il nucleo argomentativo è che la proroga di cui all’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 e all’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020 contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme non vanno applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. La disapplicazione investe anche il differimento al 30.09.2027 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, come argomentato dal precedente del TAR Liguria, Sez. I, n. 183 del 2025, richiamato testualmente.

La clausola di salvezza delle procedure deliberate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 131/2024 non opera nel caso concreto. La procedura seguita dal Comune non presenta i requisiti di imparzialità e trasparenza: l’avviso pubblicato non conteneva alcun invito ai potenziali operatori a presentare istanze concorrenti, ma era diretto solo a consentire osservazioni. Il Comune ha poi provveduto, in modo generalizzato, alla ricognizione dell’estensione legale, apponendo il timbro sul titolo. Manca la pubblicità adeguata e il contenuto minimo di tutela per i candidati potenziali.

Da ciò deriva la legittimità della ricognizione del termine al 31.12.2023. Non sussiste alcuna lesione dell’affidamento, che non può essere invocato a fronte di provvedimenti contrari alla disciplina europea. Cadono, per la stessa ragione, i motivi fondati sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022: riservati a chi ha ottenuto il rinnovo mediante procedura selettiva. Gli atti impugnati, a valenza generale, non costituiscono esercizio del potere di autotutela, ma doverosa applicazione del diritto unionale: non servono avvio del procedimento né indennizzo.

Respinto il ricorso, il Collegio auspica che l’amministrazione bandisca sollecitamente la gara, essendo venuto meno il divieto di indire le procedure per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131/2024, che ha sostituito l’art. 4 della legge n. 118/2022. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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