Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e presupposto dell’abusività delle opere (Cons. Stato n. 2246 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 costituisce sanzione alternativa all’ordine di demolizione, applicabile quando la demolizione della parte difforme rechi pregiudizio alla staticità della parte conforme. Presupposto indefettibile della fiscalizzazione è la natura abusiva delle opere: ove le difformità rientrino nei margini di tolleranza costruttiva e nei limiti delle variazioni essenziali, il presupposto difetta e la sanzione pecuniaria è illegittima. La verifica del superamento della tolleranza del 2% va condotta sulla superficie di piano del titolo e non sulla sola porzione ampliata. All’accertamento dell’assenza dell’abuso consegue l’annullamento della determinazione sanzionatoria.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile ha presentato al Comune istanza di permesso di costruire per opere di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato assentito con licenza edilizia del 1965. A seguito di una relazione della polizia municipale e di un sopralluogo, l’amministrazione ha riscontrato difformità rispetto al titolo, consistenti in variazioni prospettiche, opere in cemento armato sulla zona del rampante scale e un ampliamento del fronte stradale.

Rilevato che le difformità erano state eseguite contestualmente all’intera opera e che la demolizione del maggior volume avrebbe pregiudicato la staticità della parte residua, il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento sulla base della verificazione: immobile esterno al centro abitato, opere anteriori al 1967, variazione prospettica irrilevante e incrementi rientranti nella tolleranza costruttiva. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la funzione dell’istituto: la fiscalizzazione è sanzione alternativa a quella demolitivo-restitutoria e contempera il ripristino dello status quo ante con l’esigenza di sicurezza pubblica. Il collegio precisa che il suo presupposto indefettibile è la natura abusiva delle opere, con la conseguenza che, in mancanza, la sanzione pecuniaria non può essere irrogata.

Il percorso argomentativo si sofferma sui rapporti tra disciplina sanzionatoria e tolleranze. Uno dei presupposti dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è il superamento sia dei margini di tolleranza costruttiva ex art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, sia dei limiti delle variazioni essenziali ex art. 32 d.P.R. n. 380/2001. Per le variazioni non essenziali la conformità urbanistica è normalmente implicita, con applicazione della regolarizzazione ex art. 36, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 o ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.

Nel caso concreto l’istruttoria di primo grado e gli atti di causa confermano l’assenza del presupposto. Sulla collocazione dell’immobile la Corte richiama il giudicato formatosi su Cons. Stato n. 3025 del 2023, che ha confermato l’esecuzione dell’edificato prima dell’1.9.1967 in zona esterna al centro abitato.

Quanto alle tolleranze costruttive, le deduzioni dell’appellante si scontrano con la correttezza delle risultanze istruttorie. La verificazione dà atto che la superficie di piano stimata per la pianta licenziata è pari a mq 62,38, sicché il 2% equivale a 1,24 mq: l’incremento rientra pertanto nella tolleranza ammessa. Poiché le altezze di interpiano restano identiche, anche l’incremento di volume rispetta la soglia.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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