Concessioni demaniali marittime e disapplicazione delle proroghe legali automatiche (TAR Lazio n. 329 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità e doverosa disapplicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege, per contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein). La pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di istanze di proroga legale, per venti giorni, non integra una procedura competitiva vera e propria. Ne consegue che il Comune, nel ricondurre l’efficacia dei titoli concessori a un termine conforme ai principi unioniali, non esercita un potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma dà doverosa applicazione del diritto europeo: non occorrono avviso di avvio del procedimento né indennizzo. L’affidamento del concessionario non merita tutela a fronte di provvedimenti conformi alla disciplina europea.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per un piccolo complesso balneare a carattere stagionale, impugna la determina con cui il Comune ha disposto la proroga tecnica delle concessioni turistico-ricreative sino al 31.12.2024, la delibera di Giunta che ne costituisce il presupposto e la precedente delibera di indirizzo richiamata.
La vicenda trae origine dalla proroga ex lege al 2033 delle concessioni in essere, disposta dall’art. 1, commi 682-684, della l. n. 145/2018, inizialmente applicata dal Comune mediante apposizione sul titolo della dicitura di validità sino al 2033. Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, l’ente ha ritenuto superato il precedente indirizzo e ha ricondotto l’efficacia dei titoli al termine del 31.12.2023, poi spostato al 31.12.2024 con la proroga tecnica. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio decide con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., ritenendo il ricorso manifestamente infondato. La questione è già stata esaminata da numerosi precedenti, anche della stessa Sezione, dai quali non vi è motivo di discostarsi.
Il primo motivo è infondato. Il diritto dell’Unione esige che rilascio e rinnovo delle concessioni avvengano mediante gara; le norme nazionali che prevedono la proroga automatica al 31.12.2033 (art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020) non possono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Anche la proroga disposta dalla normativa sopravvenuta (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, che ha differito il termine al 30 settembre 2027) è disapplicabile, come già affermato dai precedenti richiamati.
La clausola di salvezza delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore del decreto non opera nel caso concreto. Il Collegio esclude che la procedura di rinnovo avviata nel 2020 dal Comune possa qualificarsi come procedura selettiva imparziale e trasparente: l’avviso pubblicato aveva a oggetto istanze di proroga ex lege, era finalizzato solo a consentire ai terzi di osservare o reclamare e non conteneva alcun invito a presentare istanze concorrenti. Il mero rispetto dell’obbligo di pubblicazione per venti giorni ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo.
Ne segue l’inammissibilità della seconda e della terza censura, che invocano l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022: la norma disciplina la posizione del concessionario che abbia ottenuto il rinnovo mediante procedura selettiva, ipotesi estranea al caso in esame. Il Comune si è limitato a conformare l’efficacia temporale dei titoli ai principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza: l’atto impugnato non è espressione di autotutela, ma doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione. Mancano quindi i presupposti per l’avviso di avvio del procedimento e per l’indennizzo.
Il quarto motivo è inammissibile, improcedibile e comunque infondato. Il Collegio respinge infine il ricorso, compensando integralmente le spese, e auspica che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la procedura selettiva ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE, valutando l’eventuale proroga tecnica limitata ai tempi strettamente necessari alla predisposizione della gara.
Nota della Redazione
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