Rito elettorale: no a rinvio per regolarizzare ricorso digitale (TAR Sicilia n. 1911 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale elettorale disciplinato dall’art. 129 c.p.a. il giudice non può concedere il rinvio dell’udienza di trattazione, nemmeno quando il ricorrente debba regolarizzare un ricorso nativo digitale depositato come copia analogica in formato PDF, munita di asseverazione priva di firma digitale, e quando debba depositare le notifiche in formato .eml. La regola dell’art. 44, comma 2, c.p.a., che impone la fissazione del termine per la regolarizzazione, recede di fronte alla celerità del rito, che non ammette fasi incidentali comportanti differimento dell’udienza. La costituzione dell’amministrazione intimata non sana l’irregolarità dell’atto, non venendo in rilievo una fattispecie di nullità. Nel rito de quo non è parimenti esperibile l’incidente di costituzionalità, incompatibile con la sua struttura accelerata.
Il Fatto
La lista Fiamma Tricolore viene esclusa dalla tornata elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio di un comune siciliano, con verbale della Sottocommissione elettorale circondariale n. 158 del 16 maggio 2024. L’esclusione segue due richieste di integrazione documentale, adottate con verbali n. 153 e n. 155 del 15 maggio 2024. Il movimento ricorrente deduce di aver depositato la documentazione integrativa richiesta e impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, chiedendo in via cautelare la sospensione e nel merito l’annullamento.
L’amministrazione intimata si costituisce con memoria depositata il 22 maggio 2024. All’udienza pubblica straordinaria elettorale il Collegio dà avviso, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della presenza di profili di inammissibilità del ricorso, per il formato difforme dalle regole del processo amministrativo telematico e per il mancato deposito delle notifiche in formato .eml. La difesa chiede un rinvio per regolarizzare la produzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la possibilità di esaminare la domanda cautelare: il rito dell’art. 129 c.p.a., per la sua particolare celerità, non contempla provvedimenti cautelari. Passa quindi al vaglio della regolarità del ricorso. Il deposito consiste in una copia analogica in PDF di un ricorso nativo digitale, recante l’asseverazione dell’art. 22 CAD, ma priva di firma digitale. Le notifiche via PEC non sono state depositate in formato .eml, ma anch’esse come copia analogica parimenti priva di firma digitale.
Il punto dirimente è il rapporto tra la regola dell’art. 44, comma 2, c.p.a. e il comma 5 dell’art. 129 c.p.a., che impone la celebrazione dell’udienza di discussione senza possibilità di rinvio. La giurisprudenza richiamata — CGARS n. 949 del 2022 e Cons. Stato n. 3031 del 2019 — esclude ogni attività istruttoria e ogni fase incidentale che comporti differimento dell’udienza, ammettendo solo le prove precostituite. Ne deriva che la regolarizzazione del ricorso, nella specie necessaria, non può essere disposta: il rinvio è precluso.
Il Collegio si confronta con l’insegnamento di Cons. Stato n. 1541 del 2017, che vorrebbe sempre fissato il termine di regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., e con la regola dell’art. 44, comma 3, c.p.a. sulla sanatoria per costituzione dell’intimato. Entrambe le indicazioni recedono nel rito speciale: l’udienza non può essere rinviata e la costituzione dell’amministrazione non sana un’irregolarità che non integra una fattispecie di nullità.
Il Collegio esclude infine di poter promuovere una questione di legittimità costituzionale, perché l’incidente è incompatibile con il rito dell’art. 129 c.p.a., come precisato da CGARS n. 949 del 2022. Il ricorso è pertanto inammissibile. In via di argomentazione aggiuntiva, il Tribunale osserva che, ove ammissibile, il ricorso sarebbe infondato nel merito: il verbale richiama espressamente i corpi normativi regionali in materia elettorale e la seconda censura è una mera affermazione labiale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.