Revoca dell’abilitazione Entratel solo nei casi tassativi del d.P.R. n. 322/1998 (C.G.A.R.S. n. 266 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è ancorata alle sole cause tassativamente previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998: gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione, provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale o revoca dell’autorizzazione dei centri di assistenza fiscale. L’art. 25, comma 3, D.M. n. 164/1999 ha mera matrice procedimentale e non amplia il perimetro del potere sanzionatorio, limitandosi a consentire la trasmissione della documentazione all’ufficio competente. I requisiti soggettivi di onorabilità e correntezza fiscale dell’art. 8 D.M. n. 164/1999 operano esclusivamente per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione. Trattandosi di norma a contenuto sanzionatorio, è inibita ogni interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, disponeva la cancellazione del professionista dall’elenco dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità e la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel. Il provvedimento si fondava sull’accertata esposizione debitoria del professionista, qualificata come violazione grave e ripetuta della normativa tributaria sul piano personale.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 921 del 21 marzo 2023 accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la sola parte relativa alla revoca dell’abilitazione telematica. L’Agenzia proponeva appello, chiedendo la riforma parziale e, in subordine, la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’Amministrazione ha fondato la revoca sull’art. 8 D.M. n. 164/1999, richiamato dall’art. 21, comma 2, lett. c) del medesimo decreto, e sull’art. 25, comma 3. Ha ritenuto che la personale posizione di irregolarità fiscale del professionista integrasse il presupposto per il ritiro dell’abilitazione telematica.
La Corte ritiene tale lettura non condivisibile. L’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, espressamente dedicato alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione, richiama le sole irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni. Non menziona l’esposizione debitoria. Isolatamente considerata, la disposizione non consentiva la revoca.
Quanto al combinato disposto degli artt. 21 e 25 del D.M. n. 164/1999, il Collegio conferma l’indirizzo già espresso dai precedenti C.G.A.R.S. n. 72 del 2 febbraio 2021, n. 1018 del 9 novembre 2020 e n. 42 del 14 gennaio 2022. Le esigenze di onorabilità e correntezza fiscale sono positivate per l’attività di rilascio di visti e asseverazioni, non per il servizio Entratel, di mero inoltro documentale e aperto a platea ampia. L’art. 25 è norma di matrice procedimentale: consente la trasmissione della documentazione, ma non introduce autonome cause di revoca. Nessun automatismo collega l’invio degli atti alla revoca.
La Corte esclude ogni interpretazione estensiva o analogica della norma sanzionatoria. Respinge anche la richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria: ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a. la rimessione presuppone un contrasto giurisprudenziale, che non sussiste a fronte di precedenti conformi della Sezione. L’appello è quindi infondato e le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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