Rinuncia al ricorso e annullamento senza rinvio della sentenza appellata (Cons. Stato n. 3327 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso di primo grado, intervenuta nel corso del giudizio d’appello e accettata dalle altre costituite parti, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo più configurabile una pronuncia di merito sul rapporto dedotto. Il giudice d’appello prende semplicemente atto dell’atto di rinuncia e dell’accordo delle parti, qualificando la vicenda processuale come cessazione della materia del contendere per iniziativa della parte ricorrente. La compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio è giustificata dalla particolarità della controversia e dal consenso manifestato dalle parti sulla definizione del giudizio. La decisione non contiene alcuna statuizione sull’interesse a ricorrere né sulla gestione associata paritaria delle farmacie assegnate tramite concorso straordinario, questioni pure devolute con l’atto di appello.
Il Fatto
Una farmacia aveva impugnato davanti al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, il decreto sindacale con cui era stata autorizzata l’apertura di una nuova sede farmaceutica in favore di altra società. La ricorrente deduceva la violazione del vincolo triennale di gestione associata paritaria imposto ai vincitori di un concorso straordinario, sostenendo che lo statuto della controinteressata attribuiva tutti i poteri gestionali a un amministratore unico estraneo alla compagine dei soci vincitori, e contestava altresì una situazione di incompatibilità dei soci.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 732 del 2023, respingeva l’eccezione di difetto di interesse, accoglieva il ricorso e annullava l’autorizzazione per violazione del vincolo triennale, rigettando invece il motivo sulle incompatibilità. La società controinteressata proponeva appello, contestando la sussistenza dell’interesse a ricorrere e l’interpretazione della disciplina speciale, e chiedendo la sospensione degli effetti della sentenza.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio d’appello, dopo diversi rinvii disposti su richiesta delle parti, la società appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado. Le altre parti costituite hanno accettato la rinuncia con atti depositati nei giorni immediatamente precedenti l’udienza di discussione.
Il Collegio prende atto della rinuncia e dell’accordo delle parti e ne trae la conseguenza processuale: la sentenza del TAR deve essere annullata senza rinvio. La decisione non esamina nel merito i motivi di appello, né le eccezioni di inammissibilità formulate dall’appellata in ordine alla notifica dell’atto e alle domande introdotte dal Comune con la memoria di costituzione, né la questione di tardività del ricorso originario sollevata dall’Amministrazione comunale.
La definizione del giudizio su iniziativa della parte che aveva proposto l’impugnazione assorbe ogni ulteriore statuizione. La rinuncia, accettata dalle controparti, esaurisce l’interesse alla decisione e impedisce che il giudice d’appello riformi o confermi nel merito la sentenza di prime cure.
Quanto alle spese, la particolarità della controversia e il consenso delle parti alla definizione del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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